Amministratori

Indennità di funzione agli amministratori, il Viminale interviene in vista della scadenza del 15 maggio per la rendicontazione

Pubblicate le risposte alle richieste di chiarimento pervenute al ministero dell'Interno

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

In vista della scadenza del 15 maggio per la certificazione sull'utilizzo del contributo e la restituzione dell'eventuale somma non utilizzata per l'anno 2022, arrivano i nuovi chiarimenti, del ministero dell'Interno, sulle modalità di utilizzo.

Sui nuovi importi, previsti dalla legge di bilancio 2022, non è più possibile applicare le maggiorazioni di cui all'articolo 2 del Dm 119/2000 (per incidenza entrate proprie e spesa corrente pro-capite). L'utilizzo del contributo statale non può, pertanto, coprire (o meglio finanziare) le maggiorazioni in base all'articolo 2, lettere a), b) e c) già attribuite dall'ente. La parte di contributo corrispondente a tale maggiorazione andrà, quindi, restituita (quesito 1).

Si è tenuto conto, in fase di assegnazione delle risorse, (quesito 2) dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio, negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in cui la figura non è obbligatoria, ma rimandata a facoltà dell'ente mediante un'apposita scelta statutaria. Tuttavia se l'ente non ha previsto la figura, attraverso l'opzione statutaria, il contributo non utilizzato va restituito. Né, d'altra parte, specifica il ministero, in assenza di opzione statutaria il contributo inutilizzato potrà essere versato in favore del sindaco che, nei Comuni, esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale per il divieto di cumulo delle indennità (articolo 82, comma 5, del Tuel).

Il terzo quesito riguarda, invece, gli enti con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, in cui il numero degli assessori poteva essere incrementato fino a un massimo di 2 negli enti fino a 3.000 abitanti e di 4 negli enti da 3.000 a 10.000, a condizione che venisse rispettato il vincolo di invarianza della spesa (articolo 1, comma 135 della legge 56/2014).

Il contributo assegnato agli enti, tenuto conto l'invarianza della spesa, è stato quantificato considerando un solo assessore negli enti fino a 3.000 abitanti, due negli enti da 3.000 a 5.000 abitanti e 3 negli enti da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prendere in considerazione il numero massimo degli assessori previsti dal comma 135 della Legge Delrio. Ne consegue che il maggiore onere per l'aggiornamento delle indennità agli ulteriori assessori rimane a carico del bilancio comunale.

Il Viminale si pronuncia anche sulla eventualità di compensare tale maggiore onere con quote del contributo statale rimaste inutilizzate per l'assenza della figura del Presidente del consiglio comunale o per il fatto che il sindaco, in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa, è destinatario di un'indennità (e quindi di un contributo) ridotta al 50%. Esclusa la possibilità di utilizzo della quota prevista per il Presidente del consiglio, possibile invece operare compensazioni tra la maggiore spesa per l'aggiornamento dell'indennità relativa a una certa categoria di amministratore locale con quote di contributo statale inutilizzate (ad esempio, perché il sindaco è lavoratore dipendente non in aspettativa o per l'assenza temporanea di una certa figura di amministratore), a condizione che non siano superate le misure incrementali e le percentuali indicate ai citati commi 583 (per le indennità dei sindaci in relazione alla popolazione dell'ente), 584 (adeguamenti annui) e 585 (per le indennità degli altri amministratori).

Infine, l'ultimo chiarimento conferma, dopo la norma introdotta dall'articolo 1, comma 20-ter, del Dl 198/2022, la possibilità per i Comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato - prima dell'entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal Dm 119/2000. Secondo il Viminale tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.

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