Appalti

Verifica di congruità dell'offerta prima della riparametrazione

di Amedeo Di Filippo

La verifica di congruità delle offerte deve essere effettuata prima della riparametrazione, in modo da prendere in considerazione il contenuto reale delle prestazioni offerte e verificarne l'attendibilità e l'attuabilità. Lo ha affermato il Tar Sardegna con la sentenza n. 495/2018, che in coda aggiunge una ennesima glossa alla questione della incompatibilità tra responsabile unico del procedimento e membro della commissione di gara.

Il fatto
Una Unione di Comuni, in qualità di centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di accertamento dell'evasione/elusione dei tributi comunali, riscossione coattiva delle entrate e gestione del contenzioso, per conto di uno degli enti dell'Unione medesima. La commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi per l'offerta tecnica, procedendo poi alla riparametrazione. Ha quindi proceduto alla valutazione delle offerte economiche e all'esito ha approvato la graduatoria, in cui la differenza tra i due concorrenti dipendeva soprattutto dal punteggio riportato in relazione al merito tecnico.

La riparametrazione
L'operatore escluso ha chiesto l'annullamento della gara, sulla base di diverse censure, una delle quali riguarda il fatto che l'offerta del concorrente avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia, avendo superato i 4/5 del punteggio relativamente agli elementi tecnico ed economico, sul presupposto che il rapporto matematico avrebbe dovuto essere calcolato sui punteggi conseguenti alla riparametrazione e non su quelli inizialmente assegnati. Tesi non condivisa dal Tar Sardegna, secondo cui la verifica di congruità delle offerte deve essere effettuata prima della riparametrazione e questo perché la verifica, in ragione della sua funzione, deve prendere in considerazione il «contenuto reale» delle prestazioni cui la concorrente si è obbligata, così da verificarne l'attendibilità e l'attuabilità, e del contenuto è espressione proprio il punteggio originariamente attribuito, non “inquinato” dai risultati della riparametrazione, la quale costituisce un «artifizio matematico» previsto dal legislatore a tutt'altri fini.

Ancora sull'incompatibilità
Tra i motivi di ricorso, come sempre più spesso accade, l'operatore ricorrente ha “provato” a sondare l'orientamento dei giudici sardi rispetto all'annosa questione della incompatibilità tra Rup e presidente della commissione giudicatrice, in violazione dell'articolo 77, commi 4 e 5, del Codice dei contratti. In questo caso ha eccepito che gli atti di gara erano stati sottoscritti e approvati dal responsabile della centrale di committenza dell'Unione dei Comuni, il quale si era poi nominato presidente della commissione. Ma anche questa censura «è fuori centro» a detta del Tar Sardegna, secondo cui il contenuto degli atti di gara era stato sostanzialmente predeterminato dal Comune in relazione alle proprie esigenze, per cui l'Unione-centrale di committenza si è limitata ad approvare formalmente il bando e il disciplinare di gara sulla base degli elementi forniti a monte, «il che esclude ogni possibile vulnus sostanziale al regolare svolgimento della procedura».

La sentenza del Tar Sardegna n. 495/2018

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