Fisco e contabilità

Debiti fuori bilancio, entro il 10 novembre invio del questionario alla Corte dei conti

Maggiore spazio alle informazioni sul fondo contenzioso e sugli accantonamenti istituiti in corso d'anno

di Maria Nardo e Alessandro Giordano

Entro il termine del 10 novembre gli enti locali sono chiamati a compilare e trasmettere il questionario sui debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2021 nonché i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento. Maggiori e puntuali informazioni sono richieste sul fondo contenzioso, sugli accantonamenti istituiti in corso di anno, sull'andamento del fondo nel risultato di amministrazione, sui criteri e i soggetti che hanno valutato il rischio soccombenza.

Nel questionario sono richiesti all'ente dettagli in caso di disavanzo 2021; se l'ente ha attivato o meno il pre-dissesto (articolo 243-bis del Tuel); se ha ricorso alle anticipazioni di liquidità (articolo 115 del Dl 34/2020). Il saldo negativo della lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione si chiede sia distinto per tipologia: disavanzo ordinario ex articolo 188 del Tuel; disavanzo da riaccertamento straordinario (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011) determinato alla data del 1° gennaio 2015 ripianato in 30 esercizi con quote costanti a norma dell'articolo 2 del Dm 2 aprile 2015; disavanzo tecnico (articolo 3, comma 13, Dlgs 118/2011).

Le informazioni sui debiti fuori bilancio e le modalità di imputazione sono richieste nella sezione I del questionario. In particolare si chiede se, avvalendosi di appositi accordi con creditori, è disposto il finanziamento in più esercizi contabili a norma dell'articolo 194, comma 2, del Tuel.

Si ricorda che il ripiano dei debiti fuori bilancio deve avvenire nel bilancio di previsioni salvo diverse normative, come nel caso degli enti che hanno adottato la procedura di riequilibrio secondo l'articolo 243-bis del Tuel, per i quali la norma prevede la possibilità, ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-bis, di concordare un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti fuori bilancio pari alla durata massima degli anni del piano. La magistratura contabile ha ritenuto che il maggior termine è comunque ammissibile solo per i debiti fuori bilancio scaturiti nella fase di predisposizione del Piano di riequilibrio e non anche per i debiti sorti dopo l'approvazione del piano (Corte conti, Sezioni riunite n. 11/2018). Su questo aspetto è intervenuto l'articolo 53, comma 6, del Dl 104/2020 che stabilisce che in presenza di piani di rateizzazione di debiti fuori bilancio di durata superiore a tre anni, la copertura finanziaria delle quote annuali può avvenire in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, tanto in termini di competenza, quanto in termini di cassa.

Le tipologie di debiti previste dall'articolo 194, comma 1, del Tuel sono richieste nella sezione II del questionario, mentre la sezione III contiene il dettaglio dei debiti fuori bilancio riconosciuti o ancora da riconoscere antecedenti all'esercizio 2021 che trovano copertura in annualità successive. Le informazioni circa la determinazione del fondo contenzioso sono richieste nella sezione IV. In questa sezione è necessario indicare il criterio alla base di calcolo dell'accantonamento ossia se sia avvenuto attraverso una valutazione dell'avvocatura o una valutazione discrezionale dell'ente.

Una novità rispetto alle edizioni passate riguarda il canale di trasmissione del questionario che avverrà tramite apposita sezione «questionari finanza territoriale» allestita nel portale dei «servizi online» della Corte dei conti in luogo del portale CON.TE – questionario enti territoriali. Il questionario, composto da quattro sezioni e una preliminare, è compilato e trasmesso a cura del responsabile dei servizi finanziari (RSF) o del Responsabile Invio Dati Contabili (RIDC).

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