Personale

Contratto, il secondo aumento rivede l’indennità di vacanza

Importo da ricalcolare con l’adeguamento pubblicato dalla Ragioneria

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Con l’inizio dell’anno gli enti locali devono dare attuazione al secondo step di aumenti previsti dal contratto nazionale siglato lo scorso 16 novembre. L’articolo 73 prevede che, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto, l’elemento perequativo introdotto nel 2018 per mitigare gli effetti della riforma fiscale e successivamente prorogato, venga assorbito nello stipendio tabellare. Ne consegue che gli adeguamenti tabellari, effettuati nel mese di dicembre, devono essere rivisti, a distanza di un mese, per togliere l’elemento perequativo e aumentare lo stipendio base.

Non è finita, si dovrà ricalcolare anche l’indennità di vacanza contrattuale. Andiamo con ordine. L’articolo 47-bis del Dlgs 165/2001, come confermato nei contratti collettivi, prevede l’erogazione di un’anticipazione stipendiale a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo a quello di scadenza della valenza giuridica del contratto. L’anticipo, pari al 30% fino a giugno e al 50% da luglio, è determinato prendendo come riferimento lo stipendio in godimento.

Applicando il quadro normativo ai giorni nostri, il contratto siglato il 16 novembre 2022 è relativo al triennio 2019-2021, quindi dall’aprile scorso si è iniziato a erogare l’indennità di vacanza contrattuale sugli stipendi allora in godimento. La Ragioneria generale aveva pubblicato sul proprio sito una tabella che la quantificava con un’annotazione volta a chiarire che «l’importo dell’Ivc 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti contratti nazionali di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’Ivc in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all'atto dell’entrata in vigore del contratto nazionale 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio». Con la mensilità di dicembre 2022 l’importo era stato aggiornato a seguito dell’adeguamento stipendiale fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2021 riconoscendo gli arretrati.

Con l’aumento di gennaio 2023, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio, ci si chiedeva se fosse necessario ricalcolare ancora una volta l'indennità di vacanza contrattuale, seppur dal punto di vista dottrinale si nutrivano pochi dubbi. Il nodo è stato sciolto dalla RgS con la pubblicazione della tabella dell'Ivc aggiornata con l'ultimo contratto nella quale è riportato anche l'ammontare dell'Ivc da corrispondere a gennaio 2023. Per evitare qualsiasi dubbio viene specificato che «per il personale appartenente al Comparto gli importi sono rideterminati sulla base degli stipendi tabellari comprensivi dell'elemento perequativo conglobato dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL (art. 76, c. 3, CCNL 2019-2021».

Ma di quanti soldi stiamo parlando? Si tratta di un aumento compreso tra 1 e 13 centesimi di euro al mese per 13 mensilità. Di fatto un'inezia. Il paradosso aumenta se appena si considera che, con il conglobamento nel tabellare dell'elemento perequativo, lo stipendio mensile diminuisce, per un C1, di ben 2,50 euro lordi (che, in parte, saranno recuperati a dicembre in sede di tredicesima e in parte con la liquidazione del Tfr a fine carriera). E, solo per completare il quadro, lo sgravio contributo introdotto nel 2022 e prorogato nella legge di bilancio 2023 non può partire a gennaio per mancanza della circolare attuativa con una ulteriore perdita netta, per un C1, di circa 25 euro rispetto allo scorso anno.

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