Fisco e contabilità

Preventivi 2022, Irpef, soggiorno ed effetti Covid sotto la lente nei questionari della Corte dei conti per i revisori

Attenzione sulle verifiche del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi

di Corrado Mancini

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 2/2022 nel dettare le regole per la relazione dei revisori degli enti locali sul bilancio di previsione 2022-2024, richiama l'attenzione sulle verifiche del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 7 marzo).

In questo senso evidenzia come le risorse assegnate con il decreto "energia" (250 milioni a Comuni, Province e Città metropolitane) non potranno essere considerate formalmente destinate al pagamento delle spese di funzionamento per consumo di energia, ma a garantire la continuità dei servizi, come dispone l'articolo 27, comma 2 del Dl 17/2022.

La Corte ricorda inoltre la proroga dell'utilizzo delle risorse del "fondone" e dei ristori specifici non utilizzati nel 2020 e 2021, come disposto dal Dl 4/2022. Va tenuto conto che, salvo poche eccezioni, nel bilancio 2022-2024 non potranno essere stanziati ulteriori trasferimenti legati all'emergenza per «fondo funzioni enti locali», «esenzioni IMU», «imposta di soggiorno», «canone unico», nonché quelli per «spese COVID». Però per gli equilibri correnti, rispettando le condizioni previste dal comma 866 dell'articolo 1 della legge 205/2017, potranno essere utilizzati i proventi da alienazioni patrimoniali a copertura delle quote capitale per l'ammortamento dei debiti, in quanto tale facoltà è ammessa a regime dall'ordinamento contabile per effetto della previsione dell'articolo 11-bis, comma 4, del Dl 135/2018.

Nella stima delle entrate la Corte evidenzia come non sarebbe prudente riportare automaticamente gli stessi livelli del 2019 considerato che gli effetti economici della pandemia potrebbero non esaurirsi per i contribuenti in condizioni di difficoltà. Un'attenzione particolare va riservata alle entrate da addizionale Irpef, tenuto conto che l'importo di questa risorsa, secondo i principi contabili, si accerta per cassa oppure sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi dell'addizionale in conto competenza nel secondo esercizio precedente e di quelli in conto residui riferiti a quest'ultimo esercizio e realizzati nell'anno precedente. Gli enti che seguono quest'ultimo criterio, se, a rendiconto 2020, hanno prudenzialmente accertato meno degli andamenti storici, nel 2022 dovrebbero accertare in misura non superiore al 2020.

L'iscrizione in bilancio dell'entrata Tari risulta condizionata alla validazione del Piano economico finanziario (Pef) che abbraccia l'intero periodo regolatorio 2022-2025 il quale risente delle nuove regole e delle nuove componenti che entrano nella quantificazione delle entrate tariffarie, nonché della tempistica degli adempimenti che devono accompagnare il bilancio di previsione, quale allegato obbligatorio ex articolo 172 del Dlgs 267/2000. La condizione di necessario equilibrio costi-ricavi in questo servizio, spesso disattesa, costituisce un "vulnus" per l'equilibrio della parte corrente del bilancio.

Cessano per il 2022 le esenzioni per il canone unico patrimoniale introdotte per effetto dell'emergenza sanitaria ed appare complessa l'applicazione delle disposizioni in tema di canone fisso per le occupazioni di suolo per le infrastrutture di telecomunicazioni con riduzione del gettito conseguito fino al 2021.

Pure le previsioni dell'imposta di soggiorno dovranno essere effettuate sulla base di stime prudenti nella prospettiva di una ripresa delle attività turistico-ricettive.

E infine vi è da porre attenzione al fatto che il bilancio 2022 dovrà sopportare gli effetti del rinnovo dei contratti delle funzioni locali relativo al triennio 2019-2021 il cui peso, sia per gli arretrati, in termini di cassa, sia in termini di aumento strutturale della spesa sarà rilevante. Sarà poi necessario sostenere i costi della vacanza contrattuale. Occorre poi tener conto della circostanza che il costo dei rinnovi contrattuali si riflette sui parametri per misurare gli spazi assunzionali basati sul rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. Un aumento degli oneri di essi rischia di far venir meno i vantaggi della virtuosità e delle facoltà assunzionali previste dal Pnrr ex articolo 3-ter del Dl 80/2021.

Le rilevanti modifiche apportate dal Dm 1° marzo 2019 alla costituzione, finalità e gestione del fondo pluriennale vincolato assumono particolare importanza anche ai fini di una sollecita e puntuale attuazione degli interventi legati ai trasferimenti di risorse che perverranno agli enti locali dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari. I Magistrati ribadiscono la necessità che la costituzione e la gestione del Fpv non siano declassate ad operazioni di mera valenza contabile (deliberazioni Sezione delle autonomie nn. 4/2015; 32/2015; 9/2016; 14/2017; 19/2019).

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