Fisco e contabilità

La scadenza dei bilanci societari accende la macchina del consolidato

La documentazione va trasmessa sempre in tempi congrui a garantire l'elaborazione del consolidato

di Corrado Mancini

L'avvicinarsi del termine per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate dagli enti locali impone anche la predisposizione e l'inoltro alla capogruppo di tutti i dati necessari per la redazione del bilancio consolidato. Le direttive impartite dall'ente territoriale capogruppo, come disciplinato dal paragrafo 3.2 del principio contabile (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011), dovrebbero contenere le indicazioni circa le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati (questi ultimi nel caso in cui tra i soggetti da consolidare rientrino sub-holding) e le informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.

In ogni caso il principio contabile dispone che i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi all'ente territoriale capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding devono essere trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

La documentazione contabile deve essere trasmessa comunque in tempi congrui a garantire l'elaborazione del bilancio consolidato come indicato nel principio contabile, e nel caso in cui le direttive siano state trasmesse con congruo anticipo da parte della capogruppo, ma i documenti contabili siano comunque stati inviati in ritardo o in modo non conforme alle direttive, i magistrati contabili mettono in dubbio il potere di governance dell'ente capogruppo sui propri soggetti partecipati. Ciò anche in considerazione del fatto che il principio contabile 4/4 allegato al Dlgs 118/2011 dispone un coinvolgimento dinamico dei componenti del gruppo affermando che il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società, che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale. Queste devono quindi, seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il principio contabile e collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

L'osservanza di questi termini è di importante, particolarmente in presenza della proroga del termine di approvazione dei bilanci delle partecipate, considerati i tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, e permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Di norma i documenti da trasmettere comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico, che dovranno essere riclassificati secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. n. 118/2011. L'operazione non si configura come una semplice trasposizione di dati da uno schema di bilancio all'altro, ma è una vera e propria riclassificazione comparando i diversi principi contabili ai quali le società partecipate e l'ente capogruppo fanno riferimento.

Saranno inoltre trasmesse le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) che devono essere contenute nella nota integrativa. Considerato che dopo l'entrata in vigore del Dlgs 139/2015 i bilanci delle società del gruppo e quello dell'ente capogruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che le aziende forniscano tutte le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011, se non presenti nella nota integrativa. La richiesta di queste informazioni dovrebbe essere stata opportunamente dettagliata nelle direttive di consolidamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©