Fisco e contabilità

Risorse Pnrr, sicurezza pubblica e Fpv: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RISORSE PNRR E APPOSTAMENTI CONTABILI
Nell'ambito del Pnrr è inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del Pnrr dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 129/2022

ENTI LOCALI E SICUREZZA PUBBLICA
Le norme in materia di sicurezza cosiddetta"partecipata" (articolo 39 della legge 3/2003 e articolo 1, comma 439, della legge 296/2006), prevedono la possibilità di partecipazione alla gestione della pubblica sicurezza da parte delle regioni e degli enti locali in un quadro di riferimento specifico, ovverosia nell'ambito di appositi programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, alla cui realizzazione i soggetti pubblici in questione possono partecipare con una forma di contribuzione, che può essere anche variamente articolata (logistica, finanziaria, strumentale) ma che, in ogni caso, deve essere disciplinata attraverso specifiche convenzioni appositamente stipulate tra gli enti locali interessati e il Ministro dell'interno (e/o, per sua delega, i Prefetti). In tale quadro la finalità di rafforzamento della sicurezza pubblica a livello locale può trovare spazio nell'ambito dell'autonomia degli enti, i quali sono chiamati a valutare le necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di disponibilità finanziarie e, all'esito di tali valutazioni, ad avviare le concertazioni interistituzionali volte all'adozione di specifiche intese atte a individuare obiettivi e risorse.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 127/2022

FPV E RAPPRESENTAZIONE CONTABILE
In relazione alla contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione raccomanda altresì il rispetto del disposto di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3.1, al Dlgs 118/2011, secondo il quale «le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare». Il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato a evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 154/2022

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