Amministratori

Ambiti stretti per l'amministrazione che intende riproporre un provvedimento annullato

L'interpretazione della sezione di Pescara del Tar Abruzzo

di Amedeo Di Filippo

Il principio in virtù del quale è preclusa all'amministrazione la reiterazione del provvedimento di rigetto a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte, non comprende le procedure in materia concorsuale e non è applicabile quando i nuovi motivi di esclusione sono scaturiti dalla rinnovata istruttoria. Lo afferma la sezione di Pescara del Tar Abruzzo con la sentenza n. 107/2023.

L'ottemperanza
Il Tar giudica il ricorso per l'ottemperanza della propria sentenza con cui aveva dichiarato la nullità del verbale di gara indetta da un Comune per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione di alcuni cimiteri. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti dell'articolo 112 del Cpa, non discendendo dalla sentenza un obbligo talmente puntuale da conformare il successivo operato dell'amministrazione. Posizione che viene fatta propria dai giudici amministrativi della sezione staccata di Pescara, i quali ritengono che dalla sentenza di annullamento del provvedimento di esclusione non emerge un vincolo preciso e puntuale tale da direzionare in modo anticipato e unidirezionale il successivo sviluppo dell'azione amministrativa. La pronuncia si era infatti limitata a ordinare alla stazione appaltante di ammettere la società al soccorso istruttorio previa integrazione di alcuni moduli mancanti.

I principi
Nel caso di specie non può essere applicato il principio del cosiddetto one shot puro, in virtù del quale sarebbe preclusa all'amministrazione la reiterazione del provvedimento di rigetto a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento, introdotto dall'articolo 10-bis della legge 241/1990, nella parte in cui dispone che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato accogliendo le osservazioni degli istanti, «nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato». L'ambito applicativo di tale istituto, si legge nella sentenza, è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte e non comprende, per espressa esclusione di legge, le procedure in materia concorsuale, ossia quelle caratterizzate da una pluralità di istanze e da un concorso delle stesse ai fini del conseguimento della utilità perseguita. Nella fattispecie in esame trova invece applicazione il differente principio del one shot temperato, che consente all'amministrazione che abbia subìto l'annullamento di un proprio atto di rinnovarlo una sola volta e di riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati.

L'esito
L'esigenza è quella di garantire che il principio di tendenziale non esauribilità del potere amministrativo venga compensato dalla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale del privato, che non può trovarsi costretto a proporre una pluralità di ricorsi successivi avverso un'attività reiterativa di provvedimenti negativi su ragioni non contestate tempestivamente. Pertanto, a seguito all'annullamento giurisdizionale è dovere dell'amministrazione riesaminare una seconda volta l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva determinazione. Nel caso di specie l'amministrazione aveva reiterato il provvedimento di esclusione sulla base di motivi nuovi e diversi da quelli opposti originariamente, per cui i motivi di legittimità posti a base del ricorso sono ritenuti suscettibili di sindacato in sede di impugnazione con rito ordinario e per questo esulano dal giudizio di ottemperanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©