Urbanistica

Sconto in fattura, i limiti rendono complicati anche i piccoli cantieri

Serve una marcia indietro ufficiale sulla nota che impone di trattare allo stesso modo tutte le fatture

di Cristiano Dell'Oste e Giorgio Gavelli

Stesso risultato economico, trattamento diverso. Ha destato una forte sorpresa la nota n. 18 di pagina 10 della circolare 19/E/2022, nella quale – per la prima volta – si dice che lo sconto in fattura deve essere esercitato allo stesso modo in tutte le fatture relative a un certo intervento.

Facciamo l’esempio della sostituzione di una caldaia detraibile al 50% (bonus ristrutturazioni), in cui l’importo totale viene diviso tra acconto e saldo. Secondo la nota delle Entrate, se il fornitore concede al cliente uno sconto dovrà applicarlo allo stesso modo in entrambe le fatture. Immaginiamo che il totale sia 6mila euro, di cui 2mila in acconto e 4mila a saldo: lo sconto, pari alla detrazione del 50%, dovrà essere applicato in entrambi i documenti, per un importo dovuto di mille euro (acconto) e 2mila euro (saldo). Se invece il fornitore decidesse di farsi pagare interamente l’acconto, scaricando tutto lo sconto sul saldo, si rischierebbe di compromettere il diritto alla detrazione o, comunque, tale potrebbe essere il pensiero di alcuni uffici a fronte della “disobbedienza” al contenuto della circolare. Non ci sarebbe alcun problema, invece, se la fattura fosse una sola.

È evidente che, secondo la linea dell’Agenzia, situazioni identiche – il cliente paga sempre 3mila euro – finirebbero per essere trattate diversamente a seconda della fatturazione. Ma, se così fosse, che fine farebbe l’autonomia di scelta sulle spese in relazione ai vari Sal e ai vari periodi d’imposta richiamata dalla circolare 23/E/2022? Il pagamento integrale con bonifico del primo acconto negherebbe la possibilità di procedere tramite lo “sconto” su tutte le altre fatture. Specularmente, lo sconto integrale riconosciuto (poniamo) nell’acconto vincolerebbe qualunque spesa successiva. Qualcosa non funziona, insomma.

Il discorso diventa ancora più complesso se si pensa che a uno stesso intervento edilizio possono partecipare diversi fornitori. Pensiamo alla ristrutturazione di un appartamento in cui ci sono fatture emesse da un’impresa edile, da un idraulico, da un tecnico (per la pratica edilizia), da un altro tecnico (per l’asseverazione di congruità della spesa) e da un intermediario fiscale (per il visto di conformità e la comunicazione dell’opzione). Qualcuno di questi fornitori/prestatori sarà disposto a concedere lo sconto in fattura, altri no. Per la parte di bonus non scontata in fattura – sempre rispettando la percentuale di bonus del 50% su un totale delle spese sostenute pari al limite di legge – il contribuente potrebbe scegliere la cessione del credito d’imposta. Ma a questo punto scattano i vincoli sulla “cessione parziale” legati al medesimo “codice intervento”: in pratica, se l’idraulico fa lo sconto in fattura e il committente vuol cedere il bonus del 50% spettante sulle altre spese, dovrà cederlo in relazione a tutte le altre fatture, perché tutte le spese ricadono nello stesso codice intervento. L’unica chance per cedere solo una parte del bonus – in questa ipotesi – è far ricadere le spese in anni diversi o in diversi stati avanzamenti lavori. Risultato: diventa complicato anche gestire un intervento semplice come quello qui descritto. Ecco perché le circolari vanno corrette, rinunciando a qualche vincolo superfluo (che, peraltro, in questi due anni, ben difficilmente avrà trovato applicazione).

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