Personale

Danno erariale al dirigente che assume se manca il bilancio (anche consolidato)

Nel perdurare del mancato rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili

di Gianluca Bertagna

È danno erariale per il dirigente degli enti locali che assume personale nel perdurare del mancato rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili. Lo ha sancito la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'appello, nella sentenza n. 105/2022.

Per stimolare le amministrazioni territoriali a rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, l'articolo 9, comma 1-quinquies del Dl 113/2016 ha previsto un divieto assoluto di assunzione dalla data di scadenza di quel termine fino alla successiva approvazione da parte dell'ente. Si tratta di una sanzione "temporanea" efficace, appunto, fino a quando l'amministrazione non si rimette in regola con l'approvazione del documento contabile: in quel periodo è fatto divieto di assumere in qualsiasi modo.

Nel caso in esame, un dirigente, al fine di dare risposta all'urgenza di garantire uno specifico servizio a domanda individuale, aveva proceduto all'assunzione di dipendenti non avendo ancora approvato il bilancio consolidato, il cui termine è previsto regolarmente al 30 settembre di ogni anno. La Corte dei conti ha rilevato il danno erariale, costituito dalle erogazioni effettuate dal 1° di ottobre fino all'effettiva e successiva approvazione del documento avvenuta il 25 novembre. Non sono valse le giustificazioni sull'urgenza e sulla necessità di quelle assunzioni, in quanto i giudici hanno precisato che nessun valore esimente può essere attribuito al colpevole ritardo del bilancio consolidato, «considerato che il blocco delle assunzioni ha, in sé, una valenza "punitiva" ma anche proattiva, in quanto volto a pungolare l'organo politico al fine di procedere all'adozione della prescritta deliberazione».

La sentenza, peraltro, permette di fare alcune considerazioni operative sul divieto previsto dal Dl 113/2016.

Innanzitutto, va ricordato che la sanzione si estende anche al mancato invio dei dati dei documenti contabili alla Bdap da effettuarsi entro 30 giorni.

Va poi sottolineato che proprio alla norma in esame il Dl 80/2021 ha aggiunto una importante eccezione. Infatti, il testo coordinato ora precisa che gli enti locali «possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».

Da ultimo è bene puntualizzare che il divieto non scatta nelle more di approvazione dei documenti contabili nel rispetto dei termini previsti (spesso rinviati dal legislatore), bensì esclusivamente in caso di superamento delle scadenze stesse e solamente fino alla successiva approvazione. Pertanto, prendendo ad esempio il bilancio di previsione, è possibile assumere fino alla prevista scadenza, purchè sia rispettata la regola dei dodicesimi, come più volte evidenziato dalla magistratura contabile.

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