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Sicurezza, per i datori di lavoro formazione fai da te sulle attrezzature

Le novità a carico di datori di lavoro e addetti introdotte dal Dl Lavoro al Testo unico sulla sicurezza

di Massimo Frontera

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il Dl lavoro 4 maggio 2023 pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta, ha cambiato un po' di cose, sia a carico degli addetti sia a carico del datore di lavoro. Tra tutte, si distingue per originalità, la norma che prevede che «il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro». Il riferimento è alle attrezzature indicate dall'articolo 71, comma 7, del Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, cioè ai casi in cui le attrezzature richiedono «conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici» e che pertanto impongono al datore di lavoro di riservare l'utilizzo dell'attrezzatura - o la sua manutenzione, riparazione o trasformazione - «ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati».

In tali casi, stando alla "novella" introdotta dal decreto, il datore di lavoro dovrà ricevere una formazione adeguata. Se la norma, da una parte introduce una disposizione di buon senso e coerenza, dall'altra però lascia completa libertà all'interessato nel provvedere alla propria formazione. In che modo? Con quali corsi? Con quali attestazioni? Entro quando? Con quale durata della validità del corso? Gli stessi interrogativi, inoltre, si potrebbero riproporre nel caso di sostituzione dell'attrezzatura in azienda. L'alea della disposizione è ampia, al punto che gli stessi costruttori edili, pur concordando sulla opportunità della novità, non nascondono una certa preoccupazione per le ricadute pratiche, soprattutto in materia di controlli, dal momento che la disposizione viene accompagnata da una rispettiva sanzione per l'eventuale inadempienza. «Tale formulazione generica - si legge in una nota informativa riservata agli associati - darà adito ad interpretazioni, da parte degli organi ispettivi, diverse e difformi da territorio a territorio». «Peraltro - osserva giustamente l'associazione - non si comprende come tale norma si raccordi con la già prevista formazione obbligatoria del datore di lavoro, introdotta dal cd. Decreto Fisco Lavoro all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08».

Non è questa l'unica novità in materia di sicurezza. La modifica dell'articolo 18 del Dlgs 81, segnalano i costruttori, «amplia in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria», prevedendo che la nomina del medico debba essere effettuata nei casi previsti dal Testo unico sicurezza e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Inoltre, la sorveglianza sanitaria non è più limitata alle sole fattispecie indicate testualmente dal Testo unico, ma il datore di lavoro dovrà nominare il medico competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Con la modifica che integra l'articolo 37 del Dlgs 81 sulla formazione in materia di sicurezza si prevede che nell'emanando accordo Stato-Regioni, venga garantito il monitoraggio dell'applicazione degli accordi sulla formazione e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Inoltre, sempre con la nuova formulazione dell'articolo 71 del Testo unico sulla sicurezza, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

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