Urbanistica

«Superbonus, i professionisti gestiscono cantieri per 6 miliardi: urgente fare chiarezza sui prezzari»

INTERVENTO. Bisogna chiarire i dubbi sulla circolare delle Entrate n.16/E per rendere i metodi di controllo certi

di Fabio Tonelli (*)

Le ultime novità contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate (la 16/E) hanno destato particolare attenzione fra gli operatori del settore. Diversamente da quanto leggiamo sui media, non riusciamo a convincerci che l'Agenzia abbia voluto dichiarare che il prezziario Dei è valido solo per l'Ecobonus, escludendo tutti gli altri.

Le ragioni sono le seguenti. La prima, dovuta a logica interpretativa, la circolare AdE n. 16/E cita testualmente: «Per l'asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, …». È evidente la duplice interpretazione a cui si presta la frase, ma se l'intento era quello di eliminare il Super-sisma-bonus dal campo di applicazione del Dei, più semplicemente bastava non riportare la frase che sopra si sottolinea; la cui presenza quindi, a nostro parere, rafforza l'interpretazione data. La seconda, dovuta alla lettura dei riferimenti normativi cogenti, l'art. 119 al Comma 13-bis cita testualmente: «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), …» (a=eco-bonus: b=sisma-bonus), «… del presente articolo è rilasciata al termine … Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13 lettera a)», nel quale è chiaramente richiamato l'utilizzo anche del prezziario Dei.

Senza ricorrere poi a elaborazioni logiche come: «il Dei, in quanto già utilizzato in norme di Legge acquisisce lo status di listino ufficiale».

Rimane invece, gravemente, il fatto che di fronte ad una norma così articolata e frequentemente innovata, si riscontrano moltissime incertezze applicative, come per esempio: «Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13 lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con…» il termine «nonché», come deve essere interpretato?

È ormai innegabile l'imbarazzo, i timori e le incertezze che il mondo dei professionisti tecnici, organizzati e non, sta patendo di fronte a tutto ciò; quando poi da questa stessa norma inequivocabilmente è stato chiamato formalmente a garantire lo Stato e il committente della corretta esecuzione per ogni cosa degli interventi agevolati dai bonus fiscali.

Non è peregrino evidenziare che oggi, mentre discutiamo ancora di aspetti normativi, i nostri professionisti «governano» il corso della realizzazione di non meno di sei miliardi di euro di lavori. Auspichiamo vivamente che il legislatore comprenda l'estrema necessità di semplificazione e chiarificazione del coacervo di norme che si è determinato, per rendere i metodi di controllo e verifica che doverosamente saranno applicati, chiari e certi.

(*) coordinatore Gruppo di Lavoro Oice Superbonus

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