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«No» del Viminale all'accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile

É possibile la sola consultazione che deve comunque essere seguita dall'ufficiale

di Amedeo Di Filippo

Non è consentito l'accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile ma è possibile la sola consultazione, che deve comunque essere seguita dall'ufficiale dello stato civile quando ne è fatta espressa richiesta da chi abbia interesse e il rilascio non sia vietato dalla legge. Lo afferma Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Dait) del ministero dell'interno con la circolare n. 66/2023.

L'accesso
Tutto ha origine dall'articolo 450 del codice civile, che fissa al primo comma il principio in base al quale i registri dello stato civile sono pubblici. Alcuni comuni hanno chiesto al Dait se possono essere evase le istanze volte a ottenere il rilascio di copie degli indici decennali dei registri dello stato civile, motivate dall'intento di svolgere attività di ricerca storica sui fenomeni migratori. Il Dipartimento ha a sua volta chiamato in causa l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha espresso un parere negativo, riconoscendo solo una limitata possibilità di consultazione con il tramite dell'ufficiale dello stato civile, per estratto e in presenza di un interesse concreto giuridicamente tutelabile.
Secondo l'Avvocatura, l'articolo 450 non consente il generico accesso agli atti di stato civile, in quanto deve essere letto in combinato con gli articoli 106 e 107 del Dpr 396/2000, il regolamento dell'ordinamento dello stato civile, i quali dispongono rispettivamente che gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni; e che gli estratti possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

Le regole
A sostegno della propria tesi, l'Avvocatura richiama il massimario per gli ufficiali di stato civile, secondo cui in nessun caso si può ammettere l'accesso diretto di chiunque ai registri dello stato civile, anche se personalmente interessato alla consultazione o per ragioni di studio e ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche. Si tratta di un principio che vale anche per atti e registri posti in essere in epoche lontane, perché fondato su ragioni non limitate dal decorso del tempo, e che per questo si applica anche agli indici decennali, i quali fanno parte dei registri di stato civile e, pur non potendo qualificarsi in senso stretto come atti di stato civile, contengono dati personali e per questo devono essere trattati solo per finalità di carattere istituzionale, nel pieno rispetto delle previsioni normative che ne dispongono la loro protezione.
Nemmeno ha inciso sulla permanenza in vigore delle citate disposizioni l'abrogazione, operata dall'articolo 27, comma 1, del Dlgs 101/2018, dell'articolo 177 del Dlgs 196/2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali, che consentiva il rilascio di estratti di atti di stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione.

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