Fisco e contabilità

È illegittimo utilizzare il fondo economale per finanziare spese programmabili

Niente discarico per irregolarità il conto con annotazione aggregata delle spese su base mensile per categoria di spesa

di Claudio Carbone

Non è consentito il ricorso al fondo economale per far fronte a spese programmabili. Inoltre, non è ammesso al discarico per irregolarità il conto economale che reca l'annotazione aggregata delle spese su base mensile per categoria di spesa perché non evidenzia in alcun modo né la gestione e la sua correttezza, né consente il collegamento con le altre scritture dell'ente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto con la sentenza n. 162/2022.

Il principio sancito dal Ggiudice contabile permette di fare il punto in merito al corretto adempimento della resa del conto economale sulla base dei rilievi che sono emersi in fase istruttoria da parte del magistrato. È stato, in prima battuta, rilevato l'utilizzo improprio di un atto dirigenziale di individuazione del responsabile dei procedimenti relativi all'ufficio economato come idoneo anche alla nomina dell'agente contabile.

Il conto, inoltre, pur se redatto su modello conforme al mod. 23 del Dpr 194/1996, non evidenzia l'avvenuta restituzione delle anticipazioni e cosa più grave le annotazioni delle spese sono state riportate suddivise per categoria e per mese. In quanto compilato con dati aggregati suddivisi per generiche categorie di spesa, il magistrato istruttore ha rilevato che non risulta idoneo a rappresentare la gestione dell'agente.

E ciò neppure a seguito della acquisizione del giornale di cassa, consistente unicamente nell'elenco delle fatture di acquisto dalle quali non è possibile desumere sempre la tipologia di spesa. Infine, è stato contestato l'utilizzo delle somme economali per far fronte a spese alle quali si doveva provvedere con le procedure contabili ordinarie in quanto programmabili e, quindi, prive del carattere dell'urgenza e della eccezionalità.

Si è trattato, in particolar modo, delle spese relative al funzionamento dei servizi scolastici, dove si è accertato dall'esame dei documenti di bilancio e dei provvedimenti pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, che il Comune aveva stanziato annualmente somme destinate all'approvvigionamento dei materiali necessari per lo svolgimento dei predetti servizi e dei corsi ed aventi ad oggetto comunque spese di normale esercizio e non di spese urgenti. A seguito dei fatti accertati, dunque, la sentenza pone in rilievo come queste lacune non possono ritenersi superate anche in relazione alle integrazioni documentali ricevute. Ferma l'inerenza della spesa alle finalità istituzionali dell'Ente (nei limiti degli stanziamenti di bilancio), infatti, non può ritenersi che si tratti di spese che ex se si sottraggano al principio della programmazione.

I programmi dei corsi e, conseguentemente, i materiali che si rendono necessari per il loro svolgimento, infatti, sono o quantomeno dovrebbero essere preventivamente stabiliti rispetto all'avvio dell'attività annuale della scuola). Principio della programmazione da rispettare perché informa i canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. L'approvvigionamento sistematico di materiali per la scuola con il ricorso al fondo economale quale strumento ordinario di acquisizione, quindi, non può essere ritenuto espressione di corretta gestione del fondo medesimo, al quale avrebbe potuto essere fatto ricorso in documentati casi di necessità ed urgenza per acquisti minuti.

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