Personale

Concorsi, chi ha maturato i requisiti dopo la rettifica del bando può partecipare

La modifica sostanziale della procedura impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande

di Pietro Alessio Palumbo

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso deve essere accompagnata dal corrispondete differimento anche del termine utile ai fini della perimetrazione dei requisiti richiesti ai possibili interessati ai posti. Su queste basi secondo il Tar Lazio (sentenza n. 11911/2022) è senz'altro contrario al principio di matrice europea della proporzionalità escludere da una procedura concorsuale tutti coloro che - come il candidato coinvolto nella vicenda - abbiano maturato il possesso dei requisiti richiesti alla nuova data di scadenza fissata dal bando di rettifica. Costituisce regola generale derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa prevedere che alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. La modifica sostanziale della procedura concorsuale che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande corrisponde in particolare all'allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso in ragione della tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati migliori e più capaci, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non abbiano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando di selezione originario.

La disciplina generale sull'accesso agli impieghi nella Pa e sulle modalità di svolgimento dei concorsi per il pubblico impiego prevede che i requisiti di partecipazione alle selezioni debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso. Da tale regola, ragionevolmente, deriva che ove tale termine sia spostato in avanti ed a ciò si accompagnino modifiche sostanziali della disciplina del concorso - nella vicenda di specie l'Amministrazione era intervenuta su due aspetti fondamentali della concorsualità quali l'articolazione delle prove ed il numero dei posti banditi - non è giustificato impedire la partecipazione di coloro che abbiano maturato i requisiti in una data successiva alla scadenza originaria. Infatti l'ampliamento della platea dei concorrenti a coloro che nel tempo intercorso tra il primo e il secondo termine a bando di concorso abbiano maturato i requisiti necessari alla partecipazione, se da un lato corrisponde all'interesse della Pa ad una maggiore e più ampia concorrenzialità, dall'altro a ben vedere non provoca alcuna lesione della par condicio rispetto ai partecipanti iniziali. E ciò vale soprattutto per quelle procedure in cui non si tratti di mere modifiche procedurali ovvero di un differimento di termini come accade quando viene spostata nel tempo la data di una o più prove di un concorso in atto di svolgimento ma - come nella vicenda trattata dal Tar capitolino – si tratti di una sostanziale rinnovazione della disciplina della selezione.

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