I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di responsabilità professionale medica

di Carmelo Battaglia

Responsabilità professionale medica – Costituzione di parte civile – Autonoma azione civile – Ipotesi revoca costituzione di parte civile – Ipotesi ammissibilità doppio giudizio

La Corte ha sottolineato che gli artt. 80 e 81 cod. proc. pen. non prevedono che la parte civile debba essere estromessa dal giudizio penale nel caso in cui sia stato promosso un autonomo giudizio in sede civile contro il responsabile civile e che la revoca della costituzione di parte civile, prevista dall’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per il caso in cui la parte civile promuova l’azione civile davanti al giudice civile opera solo quando vi sia compiuta coincidenza fra le due domande. Altresì, ha evidenziato come in una fattispecie relativa a colpa medica, l’applicazione di questo condivisibile principio di diritto abbia portato la Cassazione ad affermare che «l’azione proposta in sede civile contro l’azienda ospedaliera non rappresentasse duplicazione di giudizio rispetto alla costituzione in sede penale contro il sanitario».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 3454/2014, n. 62/2009, n. 21588/2007 e n. 28753/2005

Riferimenti normativi
Artt. 80, 81 e 82, comma 2, cod. proc. pen.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta, Sentenza n. 43465 del 16/11/2022

Responsabilità professionale medica – Mancato o erroneo inquadramento caso clinico – Omessa esecuzione controlli e accertamenti – Decesso paziente – Nesso di causalità

Il Collegio ha ricordato che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Altresì, ha evidenziato come sussista il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del medico di idonee misure atte a rallentare il decorso di una patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 23252/2019, n. 21243/2014, n. 18573/2013, n. 2474/2009 e n. 46412/2008

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta, Sentenza n. 40586 del 27/10/2022

Responsabilità professionale medica – Comportamento omissivo – Azione risarcimento danno – Verifica esistenza nesso causale condotta e danno – Perdita di chance

Nel cassare una sentenza con rinvio, la Sezione ha indicato alla Corte d’Appello i principi di diritto cui attenersi:
«- in materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell’evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;
- dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell’esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull’attore, tra condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;

- se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato;

- se invece il danno lamentato consiste nella perdita di “chance” dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso.
».

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 31136 del 21/10/2022

Responsabilità professionale medica – Tesi peritali contrapposte – Incertezza causalità materiale evento – Indagine ipotesi formulate – Sussistenza soluzione affidabile – Impossibilità raggiungimento certezza processuale

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, «in tema di responsabilità per colpa medica, qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell’evento, il giudice, previa valutazione dell’affidabilità metodologica e dell’integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all’esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo e dovendo concludere.. ..per l’impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale».

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta, Sentenza n. 39129 del 18/10/2022

Responsabilità professionale medica – Responsabilità struttura sanitaria – Azione civile risarcimento danni – Sentenza assoluzione medici “Perché il fatto non sussiste” – Giudicato ostativo diverso accertamento medesimi fatti

Il Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull’art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata».

Riferimenti normativi
Art. 1228 e 1306, comma 2, c.c.
Art. 652, c.p.p.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022