Fisco e contabilità

Tarsu, l’annullamento delle delibere non azzera la pretesa tributaria

Scatta per il giudice l’obbligo di applicare le tariffe corrette

di Luigi Lovecchio

L’annullamento delle delibere tariffarie della tassa rifiuti non comporta il venir meno della pretesa tributaria ma determina l’obbligo del giudice di applicare le tariffe corrette (quelle dell’anno precedente). L’annullamento di una delibera Tarsu, inoltre, non ha alcun effetto sulle delibere degli anni successivi, anche se meramente ripetitive della prima, trattandosi di atti autonomi.

La conferma, di rilevante interesse generale, giunge dalla sentenza n. 19199/2022 depositata ieri dalla Corte di cassazione.

Nel caso deciso dalla Corte, il contribuente aveva impugnato degli avvisi di accertamento Tarsu, relativi agli anni dal 2006 al 2011. Nelle more del giudizio tributario, il Consiglio di Stato aveva annullato le delibere tariffarie relative alle annualità 2008 e 2009. Per questo motivo, la parte privata ha chiesto l’annullamento degli atti di accertamento impugnati.

La Corte di cassazione ha rilevato come l’obbligo di pagamento del prelievo sui rifiuti sia collegato al servizio di gestione dei rifiuti, reso in privativa dai comuni, al quale dunque il cittadino non può sottrarsi. Ciò comporta che in caso di annullamento delle delibere tariffarie la pretesa tributaria non può semplicemente ritenersi azzerata, atteso che il servizio è stato comunque prestato. Ne deriva che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare le delibere adottate per l’annualità in contestazione ma dovrà nel contempo farsi carico di applicare le tariffe vigenti per effetto dell’annullamento disposto dal giudice amministrativo. Sul punto, la Cassazione richiama la previsione dell’articolo 69 del Dlgs 507/1993, in virtù della quale, in caso di omessa adozione della delibera tariffaria, trova applicazione la delibera dell’anno precedente. Si evidenzia che la norma suddetta è oggi riproposta in via generalizzata, con efficacia quindi per la totalità dei tributi comunali, nell’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.

Osserva ulteriormente la Corte come l’annullamento della delibera riferita a una annualità non comporti, in via automatica, l’estensione dei relativi effetti alle annualità successive, anche qualora il vizio rilevato per i primi atti si sia ripetuto in tutti quelli conseguenti. Ciò perché «ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente». Poiché nel caso di specie le annualità accertate riguardavano anche i periodi d’imposta successivi al 2009, la Cassazione ha concluso che le tariffe dovranno essere rideterminate solo per il biennio 2008-2009, oggetto della decisione del Consiglio di Stato, e non anche per gli altri anni.

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