Personale

Ausiliari del traffico esclusi dalla previdenza integrativa finanziata dalle multe stradali

Non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'ausiliario del traffico, al quale con un provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale, essendo incaricato solo dell'espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Di conseguenza, l'ausiliario del traffico, non appartenendo al corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. È questa la conclusione cui è giunta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 24/2022/PAR.

La richiesta di parere
L'articolo 208 del codice della strada, così come modificato dalla legge 120/2010, contiene un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per le violazioni previste dallo stesso codice della strada, prevedendo al 4 comma che una quota pari al 50% degli stessi venga destinata oltre che, in misura non inferiore ad un quarto della quota, ad interventi della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (lettera a) ed al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (lettera b) ad altre finalità indicate nella lettera c) e connesse tra l'altro «… a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 …». La menzionata lettera e) fa riferimento espressamente «ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza».
L'«ausiliario del traffico», al quale con provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, può essere considerato facente parte del corpo di polizia locale? In caso di risposta positiva, è possibilità di riconoscere a detto personale, le misure di previdenza integrative previste dall'articolo 208 del codice della strada? Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

La risposta
I giudici contabili emiliani offrono una esaustiva ricostruzione delle disposizioni normative che regolano, da una parte i servizi di polizia stradale e la polizia municipale e, dall'altra, la figura dell'ausiliario del traffico e della sosta.
Dal quadro emerge che gli ausiliari del traffico si presentano come figure diverse dalla polizia municipale che, incaricate dal sindaco, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati all'inosservanza dei limiti temporali di sosta, inosservanza dell'obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo controllo, inosservanza della segnaletica stradale nei contesti urbani definiti dalla disposizione normativa. La conclusione alla quale giungono i magistrati contabili è che l'ausiliario del traffico non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale essendo incaricato solo dell'espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Da tale esclusione ne consegue l'impossibilità di applicare a favore di detto personale le disposizioni di previdenza integrativa, non essendo consentite interpretazioni estensive dello stretto dettato normativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©