Urbanistica

Costo di costruzione, la Pa lo può sempre «rettificare» (anzi deve)

Lo ribadisce il Tar Puglia che ha respinto il ricorso contro un ente locale che ha richiesto un conguaglio a distanza di quasi 9 anni dal rilascio del permesso di costruire

di Massimo Frontera

La pubblica amministrazione può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo del contributo di costruzione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza. Lo ribadisce il Tar Puglia (Sezione Seconda di Lecce, n.785/2022) in occasione di un giudizio su una controversia sorta tra il promotore di una nuova costruzione di tipo abitativo e il comune di realizzazione un privato nel comune di Copertino (Le).

Il promotore dell'intervento si è visto richiedere dal comune la somma di poco più di 5mila euro a titolo di «conguaglio rispetto al costo di costruzione inizialmente determinato, stante la necessità di "rettificare l'errore materiale di calcolo a suo tempo effettuato nella determinazione del costo di costruzione relativo al Permesso di Costruire in oggetto senza aver utilizzato il parametro stabilito dalla L.R. n. 1/2007"». Nel ricorso il privato ha contestato al comune il diritto di intervenire con un provvedimento di riderminazione retroattiva di un provvedimento di tipo regolamentare sul contributo concessorio, peraltro a distanza di quasi nove anni dal rilascio del permesso di costruire.

Per il tribunale, però, è tutto in regola. Richiamando l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato i giudici della Seconda Sezione del Tar Puglia escludono «che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale peraltro anche il privato ha - specularmente - titolo alle eventuali rettifiche in riduzione)». Secondo il Tar non c'è stata alcuna rideterminazione retroattiva, «ma solo una rettifica della misura del contributo, nella componente in questione, riportandola a quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali». «E tale attività - conclude il Tar - alla luce di quanto innanzi esposto - purché svolta entro il termine di prescrizione decennale (come nella specie accaduto) - non solo è legittima, ma è, anzi, doverosa per la Pubblica Amministrazione».

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