Urbanistica

Abusi edilizi, la Pa deve sempre valutare le opere in modo unitario

Abusi edilizi, la Pa deve sempre valutare le opere in modo unitario

di Massimo Frontera

Un abuso edilizio costituito da più opere funzionalmente collegate va sempre considerato in modo unitario, anche se le opere sono dimensionalmente non rilevanti se prese singolarmente. Pertanto ai fini della possibilità di una sanatoria edilizia, non si possono separare. Il principio, non nuovo (affermato anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.4919/2021), è stato da ultimo ribadito dal Tar Liguria (Genova, Sezione Seconda), con la pronuncia n.34/2022 che riunisce due ricorsi.

Il caso riguarda una società proprietaria di un maneggio su un terreno di loro proprietà - e in un'area soggetta a vincolo paesaggistico - sul quale il comune di Camogli ha riscontrato la presenza di alcuni manufatti senza titolo edilizio, per i quali ha intimato la demolizione. Nel caso specifico si tratta di un camminamento in cemento di 10x1,40m; un prefabbricato uso stalla di 15 mq con struttura metallica e tamponamenti in legno, poggiato su una base di cemento; una giostra per cavalli con montanti metallici e tamponamenti in legno, ancorata al suolo con cordolo in cemento; un campo ostacoli con fondo in sabbia di 1.300 mq, delimitato da una staccionata in legno alta oltre un metro.

La società ha preliminarmente sostenuto che tali manufatti fossero presenti alla data in cui sono entrati in possesso delle opere realizzate dai precedenti proprietari. E ha poi avanzato la tesi principale a sostegno della possibilità di una regolarizzazione, e cioè che questi manufatti non richiedessero il permesso di costruire bensi solo la Scia. Più esattamente, nel primo dei due ricorsi i proprietari hanno sostenuto che, per la loro natura ed entità, le opere contenstate dal comune di Camogli avrebbero richiesto una semplice Scia e non invece il permesso di costruire. Nel secondo ricorso ribadiscono la tesi, salvo che per un manufatto (il prefabbricato uso stalla), di cui ammettono la necessità del permesso di costruire.

Ai giudici spetta di ricordare che «per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere valutato in modo globale, atteso che la considerazione atomistica delle singole opere non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione: ne consegue che, in presenza di un abuso di notevoli dimensioni costituito da opere diverse, ma reciprocamente funzionali, si configura un'unica attività di trasformazione urbanistica per la quale è necessario il permesso di costruire, senza possibilità Gdi scomporne una parte per sostenere che sia assoggettabile a Dia ovvero a Scia».

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