Appalti

Bandi, doveroso rispettare le linee guida Anac: l'Autorità richiama il Comune di Firenze

Dura presa di posizione contro la scelta di discostarsi dal bando-tipo nella gara di progettazione per il corridoio Mezzana-Perfetti Ricasoli

di Mauro Salerno

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle linee guida dell'Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e comunque – nel caso decidano di non allinearsi – lo devono motivare in maniera specifica adottando un atto ad hoc che chiarisca le ragioni che hanno spinto l'amministrazione a derogare dal tracciato standard. È il richiamo che arriva dall'Anac, con una nota del presidente approvata dal Consiglio lo scorso 14 settembre che ha preso di mira una clausola del bando da 372.487 euro,con cui il comune di Firenze è andato a caccia di progettisti per il corridoio Mezzana- Perfetti Ricasoli.

Nel provvedimento, l'Anac sottolinea che in base al codice degli appalti (articolo 71) le motivazioni a base della deroga devono essere particolarmente circostanziate in presenza di un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. Proprio il caso alla base della presa di posizione dell'Autorità, sollecitata da una segnalazione dell'Oice (l'associazione delle società di ingegneria e architettura).

Al centro della questione c'è la scelta del Comune di limitare a un periodo di 10 anni l'arco di tempo entro il quale gli aspiranti partecipanti alla gara dovevano dimostrare di aver eseguito almeno tre servizi di progettazione analoghi a quello messo in gara.


Per l'Autorità non regge la giustificazione addotta dalla Città metropolitana di Firenze secondo cui la Stazione appaltante ha discrezionalità valutativa, e quindi è giustificata nel cercare direttamente sul mercato gli operatori economici di cui ha bisogno, senza sottostare a gare aperte. Clausola giudicata in contrasto con le linee guida Anac n. 1 sugli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura che fanno riferimento a servizi affini senza però stabilire alcun limite di tempo. Lasciando, dunque, ai candidati la possibilità di illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento, svolti lungo tutto l'arco della vita professionale.

«In riferimento alla gara in oggetto - si legge nella nota di richiamo firmata dal presidente Giuseppe Busia -, la stazione appaltante si è limitata ad inserire nel disciplinare la clausola
limitativa, senza precisare le ragioni che hanno spinto la stessa a discostarsi dal bando tipo n. 3 usato come linea guida per la stesura degli atti di gara, così determinando un effettivo restringimento della concorrenza senza alcuna valida argomentazione a supporto di tale scelta. Quanto sinora detto - ci legge sempre nel provvedimento - assume un rilievo ancora
maggiore se si considera che proprio in riferimento al criterio di professionalità e adeguatezza delle offerte, le linee guida n. 1 e, conseguentemente, il bando tipo n. 3 sono stati aggiornati con deliberazione Anac n. 417 del 15.05.2019, espungendo dal testo qualsiasi limite temporale per la presentazione dei servizi affini».

A rafforzare la propria tesi, l'Autorità precisa che il codice appalti affida all'Anac il compito di garantire l'efficienza dell'attività delle stazioni appaltanti proprio attraverso le linee guida e che «i bandi di gara vanno redatti in conformità agli stessi stabiliti dall'Anac, motivando espressamente ogni forma di deroga».

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