Amministratori

Danno erariale per l'indennità di risultato se mancano criteri di valutazione predefiniti

di Giuseppe Nucci

Non può darsi luogo all’erogazione della retribuzione di risultato e di quella di posizione in misura eccedente il minimo se non sono stati predeterminati i criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e per la corretta graduazione delle posizioni organizzative.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 189/2017 della Corte dei Conti, Sezione per il Veneto.

L’indennità di posizione e la retribuzione di risultato
Al responsabile dei servizi finanziari di un Comune veniva attribuita l’indennità di posizione e la retribuzione di risultato nella misura massima in assenza di predeterminazione di criteri e della nomina del Nucleo di Valutazione come previsto dal Ccnl.
A seguito di ciò, la Procura erariale citava alcuni Amministratori ed il segretario comunale perché ritenuti responsabili di un danno erariale quantificato in euro 48.797,00, pari alle differenze retributive illegittimamente riconosciute.
In appello, gli amministratori venivano condannati mentre per il segretario comunale la causa veniva rinviata alla Sezione Regionale, per la prosecuzione nel merito del giudizio.

La sentenza
Il Giudice, preliminarmente, evidenziava che il segretario generale, secondo l'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti e, inoltre, esprime il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 Dlgs 267/2000 su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi.
Nella fattispecie è risultato che il segretario comunale abbia rilasciato parere favorevole sulla regolarità tecnica della delibera di Giunta comunale con cui sono state riconosciute le indennità di posizione e di risultato senza tenere conto della necessaria realizzazione da parte dell’ente di alcuni specifici adempimenti indicati direttamente negli artt. 6, 8-11 del Ccnl del 31.3.1999, in particolare:
• dell’istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione competenti, in via esclusiva, per il riconoscimento della retribuzione di posizione in misura eccedente il minimo e della retribuzione di risultato (art. 6 Ccnl);
• la preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa al fine di disporre degli elementi necessari per l’erogazione della retribuzione di risultato;
la previa determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione di posizione e di risultato nonché la preventiva fissazione degli obiettivi (conferiti con l’incarico e previsti dal Peg o negli altri strumenti di programmazione dell’Ente con il meccanismo della concertazione sindacale) e dei risultati da conseguire connessi a ciascun incarico di posizione organizzativa.
Di conseguenza, il segretario comunale veniva condannato in quanto non vi era alcuna possibilità di erogazione della retribuzione di risultato e di quella di posizione in misura eccedente il minimo e ciò non poteva essere ignorato né al momento del rilascio del parere di regolarità tecnica né nel momento in cui il segretario comunale aveva partecipato alla adunanza della Giunta.
Con riferimento alla quantificazione del danno, la Sezione ha ritenuto equo ridurre il danno risarcibile nela misura di 1/3, dovendosi valorizzare la circostanza che gli appellati si sono trovati ad operare in un Comune di piccole dimensioni, certamente carente sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa.

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