Amministratori

Progetti Pnrr, la candidatura dell'ente non va espressa in termini generici e meramente programmatici

La delibera risultava priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche ai contenuti della proposta

di Amedeo Di Filippo

Per ottenere i fondi legati al Pnrr non è idonea la delibera con cui il Comune indichi l'intento di promuovere la candidatura in termini generici e meramente programmatici. Lo afferma il Tar Valle d'Aosta con la sentenza n. 28/2022.

Un Comune è ricorso contro la Regione per l'annullamento della deliberazione con cui ha individuato il progetto pilota per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio o in stato di abbandono presentato da altro Comune, finanziato nell'ambito della Linea di Azione "A" della Misura 2.1 "Attrattività dei Borghi" del Pnrr. Ha censurato in particolare la non ammissione della propria proposta in quanto presentata senza la manifestazione di volontà preventiva da parte degli organi collegiali del Comune. Ha chiesto inoltre la condanna della Regione al risarcimento del danno nel caso di mancata individuazione del proprio quale progetto pilota. Il Tar Valle d'Aosta ha respinto il ricorso, anche in relazione alla domanda risarcitoria, «non venendo in rilievo un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all'esercizio della funzione amministrativa», considerata la legittima esclusione della proposta progettuale con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita in contestazione, talché il ricorrente non ha interesse a censurare né iter valutativo né la modalità di scelta del progetto selezionato.

Il Tar Valle d'Aosta ha giudicato inidonea la deliberazione con cui la giunta comunale ha approvato l'accordo quadro di cooperazione con l'università per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al Pnrr, in quanto da un lato prevede di "presentare" la candidatura del Comune a bando, dall'altro dispone in termini generici e meramente programmatici l'intento "promuovere" la candidatura per ottenere i fondi del Pnrr che siano coerenti con l'obiettivo strategico volto alla valorizzazione del borgo. La delibera dunque risulta priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche ai contenuti della proposta, sicché manca la specifica formazione di volontà da parte dell'ente. Il principio desumibile dalla sentenza, utile agli enti che in questi frangenti sono alle prese con l'adesione ai numerosi bandi pubblicati per dare gambe agli interventi del Pnrr, è che è necessaria una specifica e tempestiva volontà dell'ente in ordine alla presentazione della propria candidatura a valere sulle specifiche linee di intervento, per cui non è sufficiente – come nel caso di specie – esprimere un indirizzo finalizzato a confermare la collaborazione con l'università per attività di supporto nella progettazione delle attività legate al Pnrr e per predisporre congiuntamente la domanda per la partecipazione al bando.

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