Personale

Province, metodi di calcolo delle assunzioni come nei Comuni

Dall'Unione delle Province le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Ai fini della valutazione delle capacità assunzionali delle province, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 104/2020, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, nonché le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia a decorrere dall'anno 2021. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l'entrata e la spesa di personale per l'importo corrispondente al finanziamento stesso. Le spese di personale e le corrispondenti entrate per le funzioni delegate negli anni precedenti al 2021 non possono essere «nettizzate» nel calcolo delle capacità assunzionali.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Unione delle Province italiane (Upi) all'interno della raccolta di Faq confezionata al termine di un incontro formativo sulla nuova disciplina delle assunzioni per Province e Città metropolitane, cui ha visto la partecipazione anche di alcuni direttori della Ragioneria generale dello Stato e della Funzione pubblica.
Il documento, affiancato da un vademecum che riepiloga le regole da seguire per la corretta applicazione del decreto 11 gennaio 2022, rappresenta un utilissimo strumento per la predisposizione dei piani dei fabbisogni delle Province.

Le voci di spesa da considerare
Con la Faq n. 5 si rammenta che per il calcolo delle spese di personale occorre fare riferimento alla circolare della Funzione pubblica 13 maggio 2020 che prende come riferimento il macroaggregato U.1.01.00.00.000, e i codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999. Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche, in linea con quanto affermato dalla magistratura contabile, viene precisato che si tratta di spese che possono essere neutralizzate (come entrata e come spesa), anche se vi possono essere problematiche connesse alla contabilizzazione, in quanto tali spese spesso vengono riportate negli esercizi successivi attraverso il fondo pluriennale vincolato.
Le spese per il personale a tempo determinato e per la stabilizzazione del personale impiegato presso gli enti interessati da eventi sismici possono essere neutralizzate in quanto sono coperte da risorse statali o regionali e rientrano nella previsione dell'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020, che consente la loro neutralizzazione a partire dal 2021.
Chiarimenti vengono forniti anche in tema di comandi, mobilità e compensi di avvocatura.
La spesa dei primi non rientra nel macroaggregato o nei codici di spesa sopra citati e non deve essere pertanto considerata. Le mobilità e i compensi di avvocatura rientrano invece pienamente nel nuovo calcolo della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria delle assunzioni per ciò che è di competenza di ogni ente.
Sempre in materia di corretta quantificazione della spesa, si precisa (Faq n. 8) che non è possibile, stante un vuoto legislativo in tal senso, neutralizzare gli oneri per i rinnovi contrattuali. I fondi accantonati andranno ad incidere sulle spese di personale (sul macroaggregato richiesto dal Dm) a partire dal rinnovo del contratto nazionale, quando l'ente dovrà liquidare detti oneri previa variazione di bilancio.

Adeguamento dei fondi
La nuova disciplina delle assunzioni consente di adeguare in aumento o in diminuzione, in ragione delle fluttuazioni del personale in servizio, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Tale adeguamento dovrà avvenire in modo distinto per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto, così come chiarito dei tecnici di Via XX Settembre con nota protocollo n. 12454/2021.
Per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle secondo l'articolo 110, commi 1 e 2, del Tuel), resta il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (Faq n. 2).

Cessazioni in corso d'anno e adeguamento dei Ptfp
La nuova disciplina, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del Dm, rende possibile programmare la sostituzione del personale che cessa a qualsiasi titolo nel corso dello stesso anno in cui matura la cessazione, poiché questa diminuzione di spesa rientra nel calcolo della sostenibilità finanziaria della spesa per le assunzioni (Faq n. 6).
A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, ogni ente dovrà adeguare i conteggi facendo riferimento alla media entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 e spesa personale registrata da rendiconto 2021. Lo stesso principio di scorrimento vale per i rendiconti successivi (Faq n. 9).

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