Appalti

Rup senza requisiti? In un parere di Porta Pia l'ok all'«avvalimento»

Il Mims spiega come ovviare alla carenza di professionalità all'interno della stazione appaltante

di Stefano Usai

All'ufficio di supporto del Mims (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) sono stati posti alcuni quesiti (a cui si è dato riscontro con i recenti pareri nn. 952 e 918.

Con il parere n. 952 si è sottoposta all'ufficio di consulenza la questione del corretto comportamento da adottarsi nel caso in cui, in corso di procedura, si debba sostituire il Rup. Ulteriore questione sollevata è quella della carenza, all'interno del servizio deputato ad espletare la gara, delle competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Rup e in che modo si possa supplire a detta carenza.

Con il quesito di cui al parere n. 918 viene posta la questione dei rapporti tra commissione di gara e stazione appaltante qualora, l'operato della prima non venga «ritenuto corretto».

«Avvalimento» per i requisiti del Rup
In relazione al primo quesito, l'ufficio di consulenza precisa, ovviamente, che in caso di avvicendamento di due differenti dirigenti/responsabili di servizio e, pertanto, anche di diversi Rup, la responsabilità si atteggia "pro quota", ovvero il primo dirigente e il Rup risponderanno delle fasi compiute mentre la figura subentrante sarà responsabile degli adempimenti e, quindi, delle fasi successive alla sua nomina. Di maggior utilità la seconda questione sul modus operandi corretto da adottare nel caso in cui il servizio deputato alla predisposizione degli atti di gara non abbia figure "adeguate", ad assumere il ruolo di Rup, sotto il profilo dell'esperienza/professionalità come richiesto dalle linee guida n. 3 dell'Anac.

Nel riscontro si rammenta che «qualora l'organico della stazione appaltante presenti

carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria» è possibile una sorta di "avvalimento" dei requisiti. Più in particolare, come emerge anche dalle linee guida citate, il dirigente/responsabile del servizio potrebbe anche individuare come responsabile del procedimento «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti», in questo caso, però, deve creare un affiancamento o con dipendenti della stazione appaltante – creando una sorta di ufficio – in grado di colmare la carenza di requisiti. Oppure, la soluzione estrema, il dirigente potrebbe rivolgersi all'esterno affidando il servizio di supporto al Rup «a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida (paragrafo 2, punto 2.4)».

La supervisione del Ruo sulle offerte in gara
Con il diverso quesito, riscontrato con il parere n. 918/2021, il Mims risponde sulla questione dei rapporti tra commissione di gara e stazione appaltante nel caso in cui l'operato della prima non «venga ritenuto corretto» dalla stazione appaltante.L'ufficio di supporto rammenta che il compito della commissione di gara si sostanzia nella valutazione dell'offerta tecnico/economico compete poi al Rup predisporre gli atti per l'approvazione dell'operato del collegio.

Qualora si ritenesse necessario, il Rup può procedere con riconvocazione della commissione «per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti (Tar Milano, sentenza n. 1955/2019)».

Nel parere si precisa che la conduzione delle operazioni avviene sotto l'egida e controllo di un unico soggetto, il Rup appunto, a cui spettano, anche per la centralità ad esso assegnata dal Codice dei contratti, «compiti di verifica e supervisione sull'operato della Commissione». Pertanto, ritornando sulla questione di un operato del collegio ritenuto non corretto, l'ufficio di consulenza – sulla scorta anche di quanto sostenuto in tempi recenti dal Tar Lecce, sentenza, n. 311/2021 -, sottolinea che «in ogni caso, anche un'offerta giudicata positivamente dalla Commissione di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può essere ritenuta dall'amministrazione aggiudicatrice non conveniente o idonea rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso l'affidamento del contratto». Anche in questa fase, evidentemente, è fondamentale il ruolo del Rup che deve anche tutelare "le ragioni" della stazione appaltante proponendo di non aggiudicare l'appalto.

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