Fisco e contabilità

Alluvione in Emilia-Romagna, possibili ulteriori provvedimenti di Arera a favore di cittadini e aziende

Si ritiene all'interno del provvedimento che adotterà il Consiglio dei Ministri domani

di Sauro Prandi

Nei prossimi giorni saranno elencati (si ritiene all'interno del provvedimento che adotterà il Consiglio dei Ministri domani) i Comuni i cui abitanti e aziende insediate saranno oggetto di ulteriori provvedimenti da parte di Arera, dopo la già stabilita (delibera n. 216/2023) sospensione del pagamento, a partire dal 1° maggio nei territori alluvionati, delle bollette acqua, luce, gas e rifiuti; stop anche all'applicazione della disciplina delle sospensioni per morosità, anche se tale situazione è riferita a data antecedente il 1* maggio. Sospeso pure il pagamento di quanto dovuto per prestazioni varie: allacciamento alle reti, attivazione/disattivazione della fornitura, voltura/subentro nella titolarità della fornitura.

Ad oggi il quadro normativo di riferimento è il seguente: delibera Consiglio dei ministri del 4 maggio che ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi, stabilendo che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con proprie ordinanze, attui gli interventi necessari connessi a detto stato; ordinanza n. 992 dell'8 maggio con cui il Capo del Dipartimento ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 11, comma 1 di tale ordinanza ha stabilito che gli eccezionali eventi meteorologici avvenuti, costituiscono forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile (il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno se non prova che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile): ne consegue, ad esempio, la possibilità di richiedere la sospensione di rate di mutuo bancario. Inoltre l'Inps, con messaggio n. 1699 del 10 maggio ha diramato le istruzioni per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, qualificando quanto accaduto in «eventi oggettivamente non evitabili»; si è anche in attesa di provvedimenti del Mef riguardante l'introduzione di misure straordinarie a sostegno dei contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali (es. sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari).

Vediamo quali potrebbero essere i prossimi interventi di Arera, sulla base "dell'esperienza" costituitasi a seguito dei vari eventi calamitosi che hanno preceduto quello in corso. In proposito, corre subito la memoria ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sismici del 2009 (L'Aquila), 2012 (Emilia), 2016 (Centro Italia), 2017 (Ischia); non va dimenticata l'alluvione che colpì Senigallia nel 2014 e le Marche nel 2022 e i provvedimenti adottati dai gestori di servizi pubblici operanti in quei territori.

L'Autorità quindi potrebbe prendere decisioni in merito a: durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse e/o da mettere; agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze; rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi e delle fatture i cui intestatari risultano morosi ante maggio, senza applicazione di interessi; misure perequative connesse a minori ricavi, derivanti dall'applicazione delle citate agevolazioni, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, delle società di vendita gas ed elettricità, dei gestori il servizio idrico integrato. Sarà la Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) che potrà appunto compensare il minor ricavo.

Circa il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, stante anche una normativa che agisce su più fronti (legislazione nazionale, provvedimenti di Arera, regolamenti comunali, ruolo degli enti di governo d'ambito, corrispettivo del servizio al gestore, in regime tariffario o al Comune, in regime tributario), dovrà essere individuata una procedura il cui riferimento può essere, ad es., quanto definito da Arera in occasione dell'emergenza da Covid-19 (delibere n. 158/2020 e n. 238/2020), anche tenendo conto del ruolo degli Etc (Enti territorialmente competenti).

Va infine ricordato che le società di vendita di gas ed elettricità e i gestori del servizio idrico integrato potranno disporre ulteriori agevolazioni più favorevoli di quelle stabilite da Arera.

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