Personale

Smart working, fino al 31 marzo va assicurato il lavoro agile ai fragili

Il testo della Legge di Bilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale corregge il tiro sulle tutele

di Consuelo Ziggiotto

Il testo della Legge di Bilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale corregge il tiro sulle tutele dei lavoratori fragili che centrano l'obiettivo di vedersi riconosciuto un vero e proprio diritto al lavoro agile fino al 31 marzo prossimo e non solo una facilitazione nell'accesso alla modalità di prestare l'attività lavorativa a distanza.

La disposizione di nuova introduzione contenuta nella legge di Bilancio a tutela dei lavoratori fragili, come approdata in Gazzetta, toglie ogni dubbio circa la sua forza e il suo ambito di applicazione.

Non si tratta più di un dovere da parte dei datori di lavoro privati e pubblici di favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (Nt+ Enti locali & edilizia del 27 dicembre 2022) quanto quello di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento ai lavoratori dipendenti privati e pubblici affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022

Il Dm del 4 febbraio, attuativo della previsione contenuta all'articolo 17, comma 2, del Dl 221/2021, ha individuato l'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Lo stesso decreto specifica che l'esistenza delle patologie è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, dipanando i dubbi sulla competenza riferita all'organo medico competente che la può certificare.

L'articolo 1, comma 306 della legge di bilancio specifica inoltre che i lavoratori fragili, nel prestare l'attività lavorativa in modalità agile non subiscono alcuna decurtazione della retribuzione in godimento rimanendo ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

La disciplina contrattuale sul lavoro agile invero, non fa espresso riferimento ai lavoratori fragili, prevede solo una facilitazione nell'accesso alla formula del lavoro a distanza ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità. La norma di legge rimane quindi norma più favorevole e protettiva nei confronti della categoria dei lavoratori fragili, garantendo uno spazio che il contratto non lascia, quello cioè del lavoro agile integrale fino al 31 marzo 2023.

Il vincolo della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza, rimane ancorato a tutti gli altri lavoratori agili giacché compare tra le condizionalità e i fattori abilitanti l'applicazione del lavoro agile elencati nel decreto attuativo del Dl 80/2021 che ha definito i contenuti della sottosezione riferita al lavoro agile nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©