Fisco e contabilità

Stabilizzazione del personale, neutralità delle spese etero-finanziate per assunzioni post ottobre 2020

Si riferisce ai nuovi ingressi avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del "decreto Agosto

di Corrado Mancini

La spesa relativa alla stabilizzazione del personale coperta da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del Dl 30 aprile 2019 n. 34 solamente se la stessa si riferisce a nuove assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 104/2020, ossia dopo il 14 ottobre 2020. Lo sostiene la Corte dei conti, sezione per la Regione Siciliana, con la delibera n. 111/2022.

Per i magistrati contabili, il Dl 104/2020 (decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha introdotto con l'articolo 57, comma 3-septies, la disposizione che eleva al rango di disciplina normativa l'elaborazione esegetica in tema di neutralità delle spese sostenute da etero-finanziamenti, sviluppata dalla magistratura contabile, in plurime pronunce, nel tempo. Lo stesso dispone che: «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».

La disposizione formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti; purtuttavia, pone espressamente il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020. Il tenore letterale della norma, pertanto, consente di estromettere, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, le sole spese collegate ad assunzioni eterofinanziate effettuate dopo il 14 ottobre 2020.

A sostegno del principio affermato la Corte richiama quanto esposto nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 104 del 2020, la quale in relazione al comma 3-septies dell'articolo 57, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto l'esclusione riguarda «solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute non altera i criteri di calcolo dei valori soglia assunti a base della sostenibilità finanziaria definiti dai decreti attuativi dell'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019».

Circa la rilevanza dei lavori preparatori ai fini esegetici, i magistrati osservano come anche la Corte costituzionale con recente sentenza, nel richiamare precedenti pronunce ha ribadito che i lavori preparatori costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione del tenore delle disposizioni approvate (Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2020).

La Sezione per la Regione Siciliana conclude che alla luce del chiaro disposto normativo le spese (e le correlate entrate) da non considerare ai fini della verifica del rispetto del valore soglia si riferiscono ad assunzioni effettuate dopo il 14 ottobre 2020, perchè la norma, nel richiamare le spese di personale etero-finanziate, si riferisce alle nuove assunzioni effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del "decreto Agosto", ossia dopo il 14 ottobre 2020, in tal modo escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto anteriormente.

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