Fisco e contabilità

Cosap, pagamento dovuto se l'area condominiale è aperta al pubblico

Griglie e intercapedini non sono esonerate dal tributo se sono state apposte in un punto di uso pubblico già prima

di Federico Gavioli

Le griglie e le intercapedini del condominio non sono esonerate dal pagamento del tributo Cosap se l'area in cui sono state apposte era un area già, prima della apposizione, aperta all'uso pubblico; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 7210/2023.

Il contenzioso sul canone di occupazione di spazi e aree pubbliche
Una società e il Comune ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale che ha ritenuto che l'occupazione con griglie ed intercapedini dello spazio lungo il perimetro del Condominio non fosse assoggettabile al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che la pretesa del Comune, con l'emissione di una cartella esattoriale, relativa al canone dell'anno 2007, notificata al condominio, fosse illegittima.
In particolare, sulla questione di fondo, il Tribunale ha affermato che non si trattava di occupazione di suolo pubblico per cui vi fosse una concessione e neppure si trattava di occupazione abusiva di suolo pubblico o soggetto a servitù di uso pubblico, trattandosi invece di occupazione di area privata dello stesso Condominio, già aperta all'uso pubblico, della quale il Comune aveva autorizzato «l'uso a godimento esclusivo dell'edificio».

La sentenza della Cassazione
I giudici di legittimità ricordano che il canone è dovuto per l'utilizzazione del suolo pubblico indipendentemente dal fatto che tale utilizzo segua a un formale atto di concessione, essendo sufficiente una utilizzazione di fatto. Oltre che per l'uso di suolo pubblico, il canone, in base all'articolo articolo 63 del Dlgs n. 446 del 1997, può essere previsto anche «per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge». Dalla lettura del regolamento Cosap del Comune ricorrente, all'articolo 1, è stabilito che il canone in oggetto si applica anche alle occupazioni «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio». In riferimento alla utilizzazione di aree private, come la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare in passato, proprio in relazione a casi analoghi a quello da cui ha origine la presente controversia, il canone trova applicazione se l'opera nella quale si concreta l'utilizzazione è stata realizzata in epoca posteriore all'asservimento dell'area a uso pubblico, atteso che, in caso contrario, l'uso di quel fondo da parte della collettività è insorto già con le limitazioni derivanti dalla presenza dell'opera.
Il giudice del merito, osserva la Cassazione, ha statuito recependo la deduzione del condominio, non contestata specificamente dal Comune, che le griglie e intercapedini erano state realizzate su area del condominio contestualmente alla costruzione dell'edificio condominiale, in conformità alla licenza edilizia rilasciata dal Comune. Ha, altresì, dichiarato che l'area era, già prima della apposizione delle griglie e intercapedini, aperte all'uso pubblico. Da queste premesse ha tratto una conseguenza opposta a quella che avrebbe dovuto trarre alla luce dei precedenti della Cassazione; ha concluso che il condominio non doveva pagare il canone.
L'erronea conclusione deriva da un vizio nel ragionamento a monte: il giudice ha guardato alla liceità o non abusività della apposizione delle griglie e delle intercapedini dal punto di vista urbanistico-edilizio laddove invece avrebbe dovuto guardare al fatto, dichiarato dal giudice medesimo, che l'area su cui le griglie erano state apposte era un'area già, prima della apposizione, aperta all'uso pubblico. In conclusione la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente scorretto e deve essere cassata con condanna del condominio a rifondere le spese al Comune.

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