Appalti

Caro-materiali, prezzari regionali da aggiornare entro il 31 luglio: subito un aumento del 20%

L'obbligo del Dl Aiuti vale per gli appalti di lavori. In caso di inadempienze si muoverà il Mims. Ritocchi al rialzo anche per i pagamenti già effettuati nei primi mesi dell'anno

di Mauro Salerno

Nel decreto Aiuti ci sono tre miliardi in più nel 2022 per coprire gli aumenti dei materiali impiegati nei cantieri, ma soprattutto una serie di input per spingere le stazioni appaltanti ad aggiornare subito il costo dei progetti già messi o ancora da mettere a gara. L'obiettivo è evitare il blocco delle opere, in particolare gli investimenti previsti dal Pnrr. A questo specifico tema, la bozza del decreto Aiuti esaminata ieri dal Consiglio dei ministri, dedica gli articoli più complessi di tutto il provvedimento. Anche se alla fine la norma più attesa dalle imprese, cioè l'ipotesi di una riformulazione della revisione prezzi per rendere automatico l'aggiornamento dei listini, agganciandolo all'inflazione dei materiali, non è entrata nel provvedimento e se mai vedrà la luce sarà esaminata in un altro momento .

Obbligo di aggiornare i prezzari e aumento del 20%
A parte i fondi aggiuntivi, di cui si può scoprire il dettaglio in quest'altro articolo, il cuore delle nuove misure del Dl Aiuti sui prezzi impazziti degli appalti è la spinta all'aggiornamento dei prezzari con cui vengono calcolati i costi delle opere pubbliche messe in gara dalle stazioni appaltanti. In deroga alla norma sull'aggiornamento annuale, il decreto stabilisce che quest'anno le Regioni dovranno aggiornare i listini entro il 31 luglio. I nuovi prezzi dovranno essere applicati non solo ai nuovi progetti da mettere a gara, ma anche alle opere già in corso. Infatti, in attesa dell'aggiornamento dei prezzi le stazioni appaltanti dovranno aumentare subito del 20% i prezzi previsti dai listini aggiornati alla fine del 2021. In caso di inadempienza delle Regioni si muoverà il ministero delle Infrastrutture, che nei 15 giorni successivi alla scadenza del 31 luglio potrà intervenire aggiornando d'imperio i prezzari, dopo aver sentito le Regioni interessate. Il decreto stabilisce anche che «i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data».

Come e a chi si applicano le novità
L'obbligo di aggiornare i prezzi degli appalti vale per i lavori pubblici (la bozza non cita per servizi e forniture) inclusi quelli affidati a general contractor «aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021». Per queste opere, la bozza di decreto prevede che «lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari aggiornati» o in attesa dell'aggiornamento, da portare a termine entro luglio applicando subito un aumento del 20% al costo «dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» previsto nei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021. Il provvedimento prevede che le novità si applichino anche ai lavori affidati tramite accordi quadro

La norma prevede anche una forma di "auto-tutela" nel caso in cui all'esito degli aggiornamenti dei prezzari si scoprisse per alcune voci di costo l'aumento di prezzo è stato inferiore al 20% da riconoscere subito. In questo caso, toccherà alle stazioni appaltanti provvedere al recupero dei maggiori importi riconosciuti alle imprese, «in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato».

Sale al 90% la compensazione alle imprese
Rispetto alle norme sulle compensazioni in vigore finora, che prevedono un riconoscimento massimo dell'80% dell'aumento dei listini per le imprese, il Dl Aiuti aumenta la percentuale fino al 90 per cento. «Il relativo certificato di pagamento - stabilisce la bozza di decreto - viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento». Mentre il pagamento da parte delle stazioni appaltanti dovrà essere effettuato entro 30 giorni, «utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento». Allo stesso scopo potranno essere usati anche eventuali risparmi di spesa derivanti da altre opere «di competenza della medesima stazione appaltante» già ultimate e per le quali «siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione».

"Salvi" anche i pagamenti già effettuati
Prevista anche una norma per evitare di lasciare fuori i pagamenti già effettuati dalle Pa in questi primi mesi dell'anno. La bozza di decreto prevede infatti che venga emesso un certificato di pagamento straordinario «qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto». Il certificato di pagamento straordinario dovrà essere emesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Accesso ai nuovi fondi da parte delle stazioni appaltanti
In caso di insufficienza dei fondi a disposizione, le stazioni appaltanti potranno fare richiesta di accesso alle risorse aggiuntive previste dal provvedimento. Il calendario di presentazione delle istanze sarà legato alla contabilizzazione degli stati di avanzamento delle opere da parte del direttore dei lavori e seguirà percorsi diversi a seconda che si tratti di opere previste dal Pnrr (ma anche dal fondo complementare o affidate a commissari) o meno. Per fronteggiare la revisione al rialzo dei prezzari viene inoltre previsto un nuovo fondo da 7,5 miliardi (1,5 miliardi per ciascun anno dal 2022 al 2026). Le modalità di accesso e ripartizione di questo fondo saranno stabilite con un Dpcm su proposta del ministero dell'Economia di concerto con il Mims, tenendo conto di una serie di elementi tra cui il cronoprogramma degli interventi e l'eventuale utilizzo di altri contributi e risparmi di spesa da parte delle stazioni appaltanti.

Possibilità di aggiornare i Pef per le concessioni
L'ultima novità riguarda le concessioni. Nella bozza del Dl Aiuti compare anche una norma ad hoc per consentire la revisione al rialzo dei Piani economici finanziari messi fuori gioco dall'impennata dei prezzi dei materiali e dell'energia, aggravati dalla crisi Ucraina. Così diventerà possibile aggiornare i quadri economici dei progetti in corso di approvazione o già approvati tenendo conto dei listini più aggiornati. A patto, precisa la norma, che si tratti di interventi per i quali « sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023». E tenendo presente che «i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione».

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