Personale

Contributi per le assunzioni Pnrr nei piccoli Comuni, via libera all'utilizzo nel 2023 delle risorse già assegnate

Il Dl 44/2023 ha sbloccato l'impasse che si era creata per il ritardo dell'emanazione del decreto di attribuzione del fondo

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Via libera all'utilizzo, nel 2023, dei contributi assegnati ai piccoli Comuni per l'anno 2022 ai fini delle assunzioni Pnrr. L'articolo 3, secondo comma del Dl 44/2023, in vigore dal 23 aprile, ha sbloccato l'impasse che si era creata per il ritardo registrato nell'emanazione del decreto di attribuzione del fondo, previsto dall'articolo 31-bis, comma 5 del DL 152/2021, per le assunzioni di personale a tempo determinato fino all'anno 2026. É stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, concernente il riparto a favore di 760 Comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e attuatori di progetti Pnrr, che hanno presentato richiesta dal 2 al 31 maggio 2022.

La novità prevede che le risorse relative all'annualità 2022, del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del DL 152/2021, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal Dpcm, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Questa proroga all'utilizzo non vale, ovviamente, per i contributi relativi alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022.

Le rimanenti risorse in conto residui, del fondo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio per essere trasferite, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, con il Dpcm previsto all'articolo 1, comma 828, della legge 197/2022, al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del Dl 152/2021.

Il comma 828 della legge di bilancio 2023 prevede, per il supporto dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Pnrr, fino al 31 dicembre 2026, che le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del Dl 152/ 2021, possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali in base all'articolo 97, comma 1, del Tuel, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli Comuni, al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari a garantire un' efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali, a valere sulle predette risorse, deve terminare il 31 dicembre 2026.

Sul piano operativo gli enti che, nel 2022, hanno già assunto personale con queste risorse avranno registrato entrate e spese nell'anno appena chiuso, gli altri iscriveranno, invece, entrate e spese nel 2023.

Ricordiamo, infine, che l'articolo 1, secondo comma del Dpcm 30 dicembre 2022, prevede l'obbligo, per i Comuni beneficiari, di trasmettere al ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere fino al 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal Pnrr, l'importo del contributo nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente. Per gli enti che nel 2023 utilizzeranno anche le eventuali risorse inutilizzate nel 2022, il rendiconto sarà esteso ai contributi complessivamente utilizzati.

Vige, infine, l'obbligo di riversare al capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del ministero dell'Interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo non utilizzato.

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