Fisco e contabilità

In scadenza anche per gli enti locali l'invio del modello 770/2022

Lunedì 31 ottobre è il termine ultimo per procedere alla presentazione

di Federico Gavioli

Scade lunedì 31 ottobre il termine ultimo per procedere alla presentazione del modello 770/2022; l'invio può essere effettuato, unicamente mediante modalità telematiche, direttamente dal sostituto d'imposta, nel caso specifico dall'ente locale, oppure per il tramite di intermediari abilitati. La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione Unica e il Modello 770.

La certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro il 16 marzo 2022, presentando la Certificazione Unica 2022. Tuttavia l'invio delle Certificazioni Uniche contenente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata (modello 730 precompilato) può essere effettuato insieme al modello 770/2022, entro la scadenza del 31 ottobre 2022, senza l'applicazione di sanzioni.

Quando si utilizza il modello 770/2022
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato e gli enti locali , per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il prossimo 31 ottobre 2022.
È data facoltà ai sostituti d'imposta e, quindi anche agli enti locali, di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

• redditi di lavoro dipendente e assimilati;

• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

• dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;

• locazioni brevi inserite all'interno della CU;

• somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché i sostituti abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti entro il 16 marzo 2022 (ovvero il 31 ottobre 2022) sia la Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia la Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Quali sanzioni per il ritardo nell'invio del modello
Va ricordato che in caso di invio tardivo del modello 770/2022, da parte del sostituto di imposta, tra i quali anche gli enti locali , è prevista l'applicazione di una sanzione dovuta in termine fisso di 250 euro, che può ravveduto entro e non oltre il 90° giorno successivo al termine ordinario, ovverosia il prossimo 29 gennaio 2023 (prorogata al 30 gennaio perché il 29 è domenica); dopo tale data la dichiarazione risulta omessa, con l'applicazione delle sanzioni specifiche.

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