Fisco e contabilità

Niente sanzioni per il mancato invio dei dati, il Viminale «svincola» le risorse per gli enti inadempienti

Ma va completato l'inserimento di tutti le informazioni di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS

di Amedeo Di Filippo

Il ministero dell'Interno indirizza ai prefetti la circolare n. 24/2023 con cui segnala la presa in carico della norma del Dl 13/2023 che disapplica le sanzioni a carico degli enti locali nel caso di mancato invio dei dati relativi ai bilanci e rendiconti e di quelli necessari per il calcolo dei fabbisogni standard. Per questo comunica che il Dipartimento procederà a breve all'erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema Sose.

Le novità
Il Dait segnala che l'articolo 8, comma 6, del Dl "Pnrr 3" 13/2023 dispone che non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del Pnrr e del Pnc le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 161 del Tuel, che dispone: decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
Si tratta del mancato invio dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione, in base all'articolo 161, comma 4, dello stesso Tuel e delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico (Sose) funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali, secondo quanto dispone l'articolo 5, comma 1, lettera c), del Dlgs 216/2010. La novità è finalizzata da un lato a semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali destinatari delle risorse Pnrr e Pnc, dall'altro a escludere l'applicazione delle disposizioni del Tuel ai pagamenti in ragione della complessa gestione delle risorse derivante in particolare dalle innumerevoli e articolate attività da espletare nonché ai numerosi adempimenti previsti, posto che deve essere assicurato il rispetto dei termini previsti ai fini del raggiungimento dei target per ciascun intervento.

La circolare
Il Dait ricorda ai prefetti che la disposizione è finalizzata non solo a semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali ma anche a garantire il fabbisogno di liquidità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali connessi a ciascun intervento del Pnrr e del Pnc, nel pieno rispetto dei termini previsti. Per questo comunica che il Dipartimento procederà a breve all'erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema Sose. Segnala in ultimo che moltissimi Comuni non hanno ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS, pregando di evidenziare ai soggetti attuatori che ai fini dell'erogazione delle risorse in questione è necessario provvedere con la massima urgenza a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.

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