I temi di NT+L'ufficio del personale

Attività extra, concorsi, indumenti e dispositivi di protezione

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Attività extraistituzionali incompatibili con il pubblico impiego
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Molise, con la sentenza n. 21/2023, ha confermato che il pubblico dipendente che svolga attività extraistituzionali assolutamente incompatibili, quindi non autorizzate e neppure autorizzabili (quali, attività economico-imprenditoriali private, anche in forma societaria, esercitate in modo professionale, continuativo, sistematico e non occasionale), risponde del danno erariale, essendo completamente alterato il sinallagma contrattuale. Il danno consta nell'importo dei compensi ricevuti per le attività svolte al di fuori dell'impiego pubblico (articolo 53, commi 7 e 7-bis, del Dlgs 165/2001 – obbligo di riversamento) e non nell'ammontare delle retribuzioni percepite, non potendosi far discendere – dal carattere vietato e non autorizzabile dell'attività extraistituzionale svolta o dall'omessa comunicazione della stessa – la sottrazione di energie lavorative al rapporto con l'amministrazione, in assenza di una disposizione espressa che stabilisca una presunzione legale in questa direzione. Affinché, poi, si concretizzi anche l'obbligo risarcitorio dell'ulteriore danno da disservizio è necessario che sia dimostrato un detrimento alla pubblica amministrazione (e che sia causalmente collegato alle condotte oggetto di censura), risolvendosi altrimenti la condanna in una postulazione di principio.

Prove orali di concorso
La sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, 3 maggio 2023 n. 691 ha ritenuto che nello svolgimento della prova orale di concorso mediante collegamento da remoto il fatto che nessuno degli altri candidati si sia collegato per assistere al colloquio di uno dei concorrenti non significa che non sia stata garantita la dovuta partecipazione e trasparenza.
Inoltre, è stato affermato che non è sindacabile il breve tempo con il quale la commissione giudicatrice esprime il punteggio sulla prova orale dal momento che i suoi componenti hanno modo di formare il loro convincimento durante il suo svolgimento.

Obblighi del datore su indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale
Va riconosciuto il diritto di un operatore ecologico (addetto alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani – attività insalubre) al risarcimento dei danni da inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di provvedere al lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), costituiti, in questo caso, anche dagli indumenti di lavoro che sono tali in ragione della caratteristiche delle mansioni svolte e della loro funzione protettiva da potenziali agenti batterici e virali. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza 17 aprile 2023 n. 10128 ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: «In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.».

Effetti sulla carriera dall'annullamento degli atti di concorso
Con riferimento alla materia del pubblico impiego, la giurisprudenza ha affermato che «Il giudicato annullatorio di un atto di estromissione di un dipendente pubblico dall'impiego comporta, quale effetto obbligatorio, quello, c.d. ripristinatorio, della ricostruzione di carriera dell'interessato illegittimamente espulso. Ed il contenzioso attinente all'omessa o insufficiente ricostruzione della carriera inerisce al contenuto proprio del giudizio d'ottemperanza, giacché verte su condotte amministrative che omettono di dare al giudicato gli effetti ed il seguito ad esso dovuti». In tale prospettiva è stato condivisibilmente precisato che «In caso di annullamento di un atto del concorso con conseguente riapprovazione della graduatoria, l'esecuzione della sentenza comporta di per sé, oltre alla riapprovazione della graduatoria, la ricostruzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici». È quanto è possibile rinvenire nella sentenza 28 aprile 2023 n. 1450 del Tar Sicilia-Palermo, sezione I.