Personale

Aspettativa per lo svolgimento di attività presso enti pubblici o privati: durata massima di fruizione fino a dieci anni

Le conclusioni che si ricavano da due recentissimi pareri della Funzione pubblica

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'aspettativa non retribuita per lo svolgimento di attività presso enti pubblici o privati, disciplinata dall'articolo 23 bis del Dlgs 165/2001, può essere concessa dopo il primo periodo massimo di cinque anni per un ulteriore periodo di pari durata, con la conseguenza che la durata massima di fruizione può arrivare a dieci anni.

L'aspettativa in questione può essere concessa anche per prendere servizio, a tempo determinato, presso altre pubbliche amministrazioni sempre che l'ente abbia valutato in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della sua concessione, avendo riguardo, in ogni caso, all'interesse delle proprie esigenze organizzative.

Sono queste le conclusioni che si ricavano da due recentissimi pareri della Funzione pubblica diffusi nel nuovo applicativo «banca dati dei pareri» inaugurato lo scorso 30 dicembre.

L'applicativo, presente all'interno del portale «lavoropubblico.gov.it», è un archivio digitale che raccoglie oltre 400 documenti (direttive, pareri e note circolari in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale e della dirigenza pubblica), nato con l'intento di mettere a disposizione delle Pa e dei cittadini un unico strumento che consenta di avere una panoramica sull'evoluzione normativa in materia di organizzazione e disciplina del lavoro pubblico.

L'articolo 23 bis del Dlgs 165/2001, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 56/2019 (legge Concretezza), stabilisce che «…il periodo di collocamento in aspettativa … non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta…».

Per la Funzione pubblica (parere DFP-0045176-P-01/06/2022) il tenore letterale della norma induce a ritenere ammissibile l'ipotesi di aggiungere un ulteriore periodo di cinque anni di aspettativa a quello già trascorso, con la conseguenza che la durata massima di fruizione possa giungere sino a dieci anni (5+5).

Conforto alla linea interpretativa sopra tracciata sembra rinvenirsi nel comma 2 del dell'articolo 4 della legge 56/2019, laddove è stato previsto un intervento di medesima portata e formulazione circa la durata dell'aspettativa per lo svolgimento, da parte dei pubblici dipendenti, dell'attività professionali e imprenditoriali.

Una diversa interpretazione, sottolineano a Palazzo Vidoni, finirebbe col vanificare la portata innovativa dell'intervento normativo del 2019.

L'aspettativa in questione può essere concessa al dipendente per lo svolgimento di un ulteriore rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, alle dipendenze di altra pubblica amministrazione?

La soluzione al rebus è contenuta nel parere DFP-0052969-P-01/07/2022.

L'articolo 23 bis del Dlgs 165/2001 consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - in deroga al divieto di cumulo degli impieghi pubblici - di essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività anche presso soggetti e organismi pubblici.

La Funzione pubblica evidenzia come la norma contempla, in termini astratti e generali, la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa durante il quale svolgere attività in favore di soggetti pubblici senza specificare la natura del rapporto che si va ad instaurare, condizionandone tuttavia la fruizione ad una previa valutazione del datore di lavoro sulla compatibilità dell'assenza rispetto alle esigenze organizzative dell'ente.

È ben ricordare che la previsione normativa non attribuisce in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa.

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