Urbanistica

Superbonus, l'agevolazione alla prova del reddito imponibile

Via libera anche quando il reddito fondiario è assorbito dalla deduzione relativa all'abitazione principale

di Giorgio Gavelli

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in considerazione del fatto che la disciplina del superbonus è nata circa un anno fa - con il decreto Rilancio del maggio 2020 - ad oggi residuano ancora alcuni aspetti da chiarire con riferimento ai soggetti agevolabili e l'avvicinarsi delle dichiarazioni (Redditi e 730) impone una speciale attenzione.Occorre anzitutto prendere atto che il beneficio:
• non riguarda gli immobili posseduti in regime d'impresa o di arte e professione, se non per quanto attiene alla quota degli interventi condominiali realizzati sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale;
• trova applicazione, per espressa deroga, alle comunità energetiche rinnovabili e ai particolari soggetti elencati alle lettere da c) ad e) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020, quali Iacp (si veda la risposta n. 162/2021), cooperative a proprietà indivisa, Onlus (risposte n. 64/2021, 249 e 250/2021), Odv, Aps (risposta 206/2021) e associazioni e società sportive dilettantistiche (in quest'ultimo caso limitatamente agli spogliatoi: risposta n. 114/2021);
• si applica nella misura ridotta al 50% in caso di immobili abitativi ad utilizzo promiscuo (risposte a interpello n. 65/2021 e n. 570/2020). Resta però da comprendere con precisione quali siano le situazioni impeditive delineate dalla circolare n. 24/E/2020 quando, al paragrafo 1.2, vengono esclusi dal bonus i soggetti «che non possiedono redditi imponibili». Come circoscrivere questa definizione.

Cedolare, nessun problema
La medesima circolare tranquillizza varie categorie di contribuenti - quali quelli che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito e coloro che beneficiano della tassazione separata o di forme di imposizione sostitutiva (come la "cedolare secca").

Stop agli Oicr
Ma nel testo della circolare vengono poi forniti, come unici esempi di soggetti esclusi dall'agevolazione (non solo come detrazione ma anche come opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura), quelli degli Oicr (mobiliari e immobiliari) e della persona fisica non fiscalmente residente e che in Italia è un mero detentore dell'immobile oggetto degli interventi, per effetto di contratto di locazione o comodato.

Le altre esclusioni
L'esame della prassi consente di annoverare tra i soggetti esclusi anche gli Enti pubblici, soggetti esenti Ires in base all'articolo 74 del Tuir (risposta n. 397/2020), gli enti religiosi non in possesso della qualifica di Onlus (risposta n. 14/2021) e le Onlus con esenzione totale dalle imposte sui redditi (risposta n. 253/2021), mentre non trovano ostacoli, come conferma la circolare n. 24/E, i cosiddetti "incapienti", per i quali «l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosidetta "no tax area")». Via libera, quindi, anche quando il reddito fondiario è assorbito dalla deduzione per abitazione principale (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). Inoltre, molte risposte a interpello hanno esaminato e risolto positivamente il caso di soggetti non residenti (ad esempio si vedano le risposte n. 500/2020, 597/2020 e 602/2020) o "frontalieri" (risposta n. 486/2020), possessori di immobili nel nostro Paese, nonostante il reddito fondiario sia escluso dall'imponibile per l'effetto sostitutivo dell'Imu.

Da incapiente a capiente si recupera il beneficio
Una questione centrale riguarda il "quando" il contribuente debba possedere il reddito imponibile per beneficiare del 110%.La risposta n. 91/2021– riguardante un italiano residente all'estero, iscritto all'Aire e senza redditi in Italia, tranne quello derivante dal possesso dell'immobile che intendeva acquistare grazie al "sismabonus acquisti" – consente di dedurre che il requisito debba essere verificato quanto meno nell'anno in cui avviene il sostenimento delle spese (si veda, in tal senso, anche la risposta n. 596/2020). Ci si chiede, tuttavia, cosa accade ad un soggetto privo di redditi imponibili nell'anno di sostenimento delle spese teoricamente agevolate ma che negli anni successivi inizia a percepire redditi: se in possesso di tutti i requisiti richiesti (attestazioni e asseverazioni comprese), può iniziare a detrarre le rate residue (ed eventualmente cederle) oppure ha perso per sempre il beneficio? La risposta corretta è la prima ma è chiaro che serve una conferma ufficiale, che potrebbe affrontare anche il caso "ibrido" di chi sostiene spese, per lo stesso intervento, in due anni successivi ma realizza un reddito solo in uno di questi. Così come sarebbe il caso di approfondire ufficialmente la fattispecie (anche questa da ritenersi favorevole all'applicazione del beneficio) dei soggetti che dispongono esclusivamente di redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come i proventi dei titoli di Stato o i dividendi. Oppure di chi dispone solo di redditi esenti, come alcune pensioni, assegni o borse di studio. Non sembra, peraltro, necessario disporre di reddito imponibile anche negli anni successivi al sostenimento delle spese, anche perché chi ha fruito dello sconto in fattura o ha ceduto il credito ha già definitivamente monetizzato la detrazione e non si possono fare distinzioni rispetto a chi mantiene la detrazione. Per chi non soddisfa il requisito reddituale il problema può essere risolto – se possibile - facendo sostenere la spesa ad un soggetto diverso che, tuttavia, possa rientrare nel beneficio grazie al collegamento con l'immobile oggetto di intervento: comproprietario, usufruttuario, familiare convivente, comodatario, locatario, eccetera.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©