Fisco e contabilità

Indennità di fine mandato ai sindaci anche in caso di rielezione

Le somme liquidate sono da redditi assimilati a lavoro dipendente e soggetti a tassazione separata

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Lo svolgimento delle consultazioni amministrative locali per il rinnovo degli organi, che nel 2021 coinvolge circa il 17% dei Comuni, implica una serie di adempimenti contabili a cui sono chiamati i servizi finanziari conseguenti all'elezione del nuovo sindaco. Adempimenti che possiamo riassumere in cinque principali attività.

1. Relazione di inizio mandato. L'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011, introdotto dal Dl 174/2012 (legge 213/2012), prevede la redazione di una relazione di inizio mandato, da predisporsi – a cura del responsabile finanziario o del segretario comunale - entro 90 giorni dall'insediamento. La relazione è finalizzata a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti ed a valutare, se del caso, la necessità di ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-bis del Tuel. Tale relazione assume minore importanza della relazione di fine mandato, in quanto non deve essere né certificata dall'organo di revisione, né trasmessa alla Corte dei conti né tantomeno pubblicata sul sito istituzionale. Allo stesso modo non sono previste sanzioni in caso di omissione. Essa piuttosto assume valenza "politica" nella misura in cui deve consentire al sindaco/presidente neo-eletti di conoscere lo stato di salute finanziario dell'ente e di valutare le eventuali azioni correttive. Si consiglia comunque la pubblicazione su Amministrazione trasparente.

2. Liquidazione dell'indennità di fine mandato del sindaco. Al sindaco uscente deve essere corrisposta (articolo 82 del Tuel) una indennità di fine mandato pari a una mensilità dell'indennità di funzione effettivamente percepita. In base al comma 719 dell'articolo 1 della legge 296/2006, l'indennità spetta solamente nel caso in cui il mandato amministrativo abbia una durata superiore a 30 mesi. Il finanziamento di tale spesa deve trovare copertura, per gli importi maturati negli esercizi precedenti, tra le somme accantonate del risultato di amministrazione, la cui applicazione è di competenza consigliare. Nel caso in cui a oggi non sia stato applicato l'avanzo, occorrerà attendere la prima variazione di bilancio utile. Il diritto del sindaco a percepire l'indennità di fine mandato sorge al momento della cessazione della carica e al verificarsi delle condizioni sopradette, anche in caso di rielezione. Quindi, in caso di riconferma del sindaco, il pagamento di tale indennità è comunque dovuto. La mancata erogazione da parte dell'ente dell'indennità di fine mandato del sindaco è soggetta a prescrizione, in relazione alla quale si applica il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948, n. 5, del Codice civile (in tal senso si veda il parere del ministero dell'Interno del 28 gennaio 2010 e Corte dei conti Abruzzo, delibera n. 149/2018/PAR). La mancata assunzione dell'impegno di spesa entro l'esercizio per il pagamento delle indennità di funzione a favore degli amministratori comunali configura l'ipotesi di debito fuori bilancio in base all'articolo 194, comma 1, lettera e) del Tuel, trattandosi di una spesa annoverabile tra le prestazioni di servizi (Corte dei conti Molise, delibera n. 61/2009). Le somme liquidate sono da considerarsi come redditi assimilati a lavoro dipendente e soggetti a tassazione separata. Sulle somme è dovuta altresì l'Irap.

3. Verifica straordinaria di cassa. L'articolo 224, comma 1, del Tuel prevede che in caso di mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia o della comunità montana, si proceda alla verifica straordinaria di cassa, a cui devono intervenire «gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente». Non è prevista la presenza del tesoriere, necessaria solamente se disciplinata dal regolamento dell'ente. Il comma 2 infatti demanda al regolamento comunale di contabilità la disciplina delle modalità di svolgimento di tale verifica e in particolare i tempi entro cui svolgere la verifica, che comunque devono essere contenuti nell'arco di pochi giorni. Precisiamo subito che tale adempimento è dovuto solamente nel caso in cui "muti" la persona del sindaco o del presidente della provincia. Nel caso in cui, al contrario, vi sia una riconferma del sindaco, tale verifica non è dovuta.

4. Comunicazioni di variazione del legale rappresentante. È bene non dimenticare l'obbligo di comunicare ad agenzia delle Entrate, Inps e Inail la variazione del legale rappresentante, obbligo che sussiste entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena l'irrogazione di sanzioni. La comunicazione deve avvenire utilizzando appositi modelli predisposti da ciascun istituto. Tali obblighi sussistono sempre e solo in caso di mutamento della persona del sindaco. Analogamente in tali casi occorre variare il nominativo del rappresentante dell'amministrazione sulla Pcc e su tutti gli altri portali (ad es. il portale europeo) nei quali era stato accreditato il primo cittadino.

5. Passaggio di consegna delle azioni. Qualora il sindaco risulti consegnatario delle azioni dell'ente (siano esse depositate presso il tesoriere o dematerializzate) con obbligo di resa del conto alla Corte dei conti, occorrerà anche procedere al cambio di consegnatario. Anche in questo caso l'obbligo sussiste solamente in caso di mutamento della persona fisica.

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