Fisco e contabilità

Titoli azionari, le società depositarie non sono agenti contabili

Non si tratta di un debito di custodia ma esclusivamente di vigilanza

di Marco Rossi

Con diverse pronunce "gemelle" la Corte dei conti della Toscana (Sezione giurisdizionale) chiarisce che le società partecipate, depositarie dei titoli, ancorché individuate come consegnatari dall'ente locale, non assumono la veste di consegnatari e non devono presentare il conto giudiziale. Non si tratta di un debito di custodia ma esclusivamente di vigilanza, che non implica lo svolgimento di tale adempimento tipico degli agenti contabili, come disciplinati dall'articolo 93 del Dlgs 267/2000.

Le pronunce, tra cui si veda la sentenza n. 210/2022, traggono spunto proprio dalla presentazione del conto giudiziale da parte della società, sottoscritto dal Presidente e "parificato" da parte del responsabile del servizio economico-finanziario dell'ente locale, con cui è stata verificata la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicati nel conto e quelli riportati nello stato patrimoniale.

Il modello interessato è il numero 22 e la questione rilevante non è tanto se debba essere predisposto ma se la società assuma la veste di agente contabile, in quanto tale tenuto alla resa del conto giudiziale sulla base della normativa di riferimento.

É ormai stato chiarito, infatti, che tale adempimento debba comunque avvenire ancorché trattasi di titoli dematerializzati, come affermato – tra l'altro – dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che «l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto (…) è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici».

Nella stessa direzione rilevano altri due riferimenti, legati ai beni mobili. Da una parte, il Rd 827/1924, a mente del quale tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e la consegna si effettua tramite inventario; dall'altra parte, il Dpr 254/2002 che esplicitamente stabilisce che «gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia», con l'importante precisazione che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Rispetto, invece, all'individuazione del soggetto che vi deve provvedere la giurisprudenza più recente ha evidenziato che tenuto alla resa dl conto non è tanto colui che è designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità ma colui che è incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce.

In proposito, infatti, è stato precisato che «assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione(…) rappresentando l'Ente alle riunioni delle società (…) esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale».

Alla luce di tale percorso logico-argomentativo, quindi, si deve escludere che la società possa essere considerata come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, non essendo la semplice denominazione di "consegnatario" sufficiente a fare scattare siffatto obbligo.

A corroborare ulteriormente tale conclusione rileva, infine, la circostanza che la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, limitandosi a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

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