Fisco e contabilità

Stop agli incentivi Imu-Tari nei Comuni senza rendiconto al 30 aprile

Tra gli emendamenti alla legge di conversione del Dl 21/2022 non è arrivato all'approdo finale quello che prevedeva il differimento dei termini

di Pasquale Mirto

Tra gli emendamenti alla legge di conversione del Dl 21/2022 non è arrivato all'approdo finale quello che prevedeva il differimento dei termini di approvazione dei consuntivi dal 30 aprile al 31 maggio. La mancata proroga determina irreversibilmente la perdita del diritto all'erogazione degli incentivi Imu-Tari.

La norma che ancora la produttività dei dipendenti a quanto riscosso a titolo di evasione Imu/Tari (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018) richiede, tra le altre condizioni, che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione e il consuntivo nei termini previsti dal Tuel. Su questa previsione, peraltro, si sono registrati numerosi pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, le quali hanno ritenuto che occorreva far riferimento ai termini del Tuel, e non a quelli eventualmente soggetti a proroga. Tale tesi è poi stata smentita dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 71/2021), la quale ha precisato che la locuzione «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267» contenuta nell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione e per il rendiconto.

Chiarito finalmente che l'incentivo può essere erogato anche con la proroga dei bilanci di previsione e dei rendiconti, rimane per gli operatori dell'ufficio tributi il rammarico che il lavoro di un anno non sarà incentivato perché un altro servizio del Comune, l'ufficio ragioneria, non è riuscito ad approvare, poco importano le cause, il rendiconto nei termini.

Indubbiamente, il problema è nella norma, perché, se come rilevano le Sezioni delle Autonomie, la funzione dell'incentivo è quella di «premiare l'effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI», non si comprende il vincolo ai termini di approvazione del bilancio e del consuntivo.

Allo stato attuale, l'approvazione del rendiconto dopo il 30 aprile, non permetterà comunque l'erogazione dell'incentivo. Forse, sarebbe necessario subordinare l'erogazione all'intervenuta approvazione del consuntivo, anche come parametro di controllo sulle entrate effettivamente riscosse, ma indipendentemente dalla data di approvazione, prorogata o meno. O, in altri termini, che il divieto di erogazione degli incentivi venisse meno una volta approvato il consuntivo, così come avviene per le altre "sanzioni" conseguenti alla mancata approvazione del rendiconto, come quelle relative al divieto di assunzione di personale.

Non si intravede alcuna logica nel subordinare l'incentivo del recupero dell'evasione alle attività di altro ufficio comunale, che, per svariati motivi, non riesce a rispettare i termini di approvazione dei bilanci. Si rischia veramente di avere in norma un incentivo che nei fatti disincentiva.

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