Urbanistica

Condono, tocca al proprietario provare l'ultimazione delle opere

Tar Sardegna: solo l'interessato può fornire elementi in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto

di Davide Madeddu

Nel caso di richiesta di condono edilizio l'onere della prova in ordine all'ultimazione delle opere è a carico dell'interessato. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar di Cagliari, la numero 349/2022 in merito al ricorso presentato dal proprietario di un lotto in una frazione del Comune di Oristano che si era visto respingere l'istanza di condono edilizio.
Dopo che il comune aveva negato la concessione edilizia in sanatoria, nel 2015 il proprietario aveva presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento con cui il dirigente del Comune aveva disposto il diniego.

Secondo il ricorrente il «Comune di Oristano non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni proposte a corredo dell'istanza, in particolare la dichiarazione testimoniale di una persona che avrebbe assistito all'edificazione del fabbricato». Non solo, una contestazione riguardava anche le immagini prodotte dal Comune per motivare il provvedimento. «Le foto in questione avrebbero un livello di definizione talmente basso da non poter essere considerate attendibili in ordine all'esistenza o meno dell'immobile». Secondo il ricorrente poi il Comune «non avrebbe considerato le difficoltà del ricorrente di reperire documentazione probatoria atteso il lungo periodo di tempo passato dalla realizzazione dei lavori, tenuto conto anche dell'affidamento maturato per il tempo impiegato dal Comune per la definizione dell'istanza».

Per i giudici il ricorso è infondato. «Per giurisprudenza pacifica "ai fini del condono, ricade sul privato l'onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto - scrivono i magistrati -; in difetto di tali prove resta pertanto integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria"».

I giudici ricordano che «il Comune, in sede di esame delle domande di sanatoria riferite ad aumenti di superficie coperta o nuove costruzioni, procede al loro riscontro con tali rilievi aerofotogrammetrici che costituisce, qualora tecnicamente rilevabile, condizione di procedibilità per il proseguo della definizione dell'abuso edilizio, il cui procedimento è sospeso in mancanza di tale riscontro». Nel caso specifico viene evidenziato che non essendo stata fornita, dal proprietario, «una prova decisiva in ordine alla data di ultimazione delle opere abusive, che come noto per l'ammissibilità al condono doveva avvenire entro il 31 marzo 2003, il Comune di Oristano si è attivato per la verifica del rispetto di tale indispensabile presupposto per la positiva definizione del procedimento di sanatoria». Quindi l'acquisizione dell'ortofoto 2003, acquisizione fotogrammi e riprese aere. «All'esito dell'istruttoria il Comune ha negato al ricorrente la sanatoria-condono per la realizzazione del predetto fabbricato in quanto dall'esame del materiale fotografico acquisito è stato verificato, che il manufatto è stato realizzato successivamente al termine di legge (31 marzo 2003)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©