Fisco e contabilità

Preventivi 2022/2024, necessarie verifiche puntuali su spese di progettazione e appalti nel calcolo del fondo pluriennale vincolato

Controlli sul "Principio contabile applicato" della contabilità finanziaria

di Corrado Mancini

La corretta quantificazione del "fondo pluriennale vincolato" risulta indispensabile nel momento della programmazione e della correlata previsione di bilancio, quando occorre formulare adeguati programmi di impiego delle risorse acquisite, supportati e giustificati da congrui "cronoprogrammi", saldamente ancorati agli esercizi finanziari in cui si prevede che il programma/progetto trovi la sua attuazione, misurata dal perfezionamento delle relative obbligazioni. In tale direzione, la Sezione per le Autonomie richiede all'organo di revisione, attraverso le linnee guida per la redazione della relazione al bilancio di previsione 2022/2024 e del relativo questionario, approvati con la delibera n. 2/2022, adeguate verifiche.

In pratica viene richiesto di verificare se nella costituzione del Fpv al 1° gennaio 2022, è stato applicato correttamente il "Principio contabile applicato" della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori).

È stato ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza contabile che l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV del bilancio di previsione risulta strettamente legata alla capacità di programmazione del Comune e, per quel che riguarda il fondo per gli investimenti, a una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo piano, con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. In tal senso il fondo pluriennale vincolato non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del Fpv di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, quantificato anche con riferimento a una attenta analisi dei cronoprogrammi di realizzazione delle spese di investimento. Nello specifico il paragrafo 5.3.1 del principio contabile 4/2, evidenzia che le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, è auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

Entrando nel dettaglio delle precisazioni richieste dalla corte si evidenzia come il punto 5.4.8 del principio contabile 4/2 disciplini le regole per la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione consentendo la conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. L'interruzione o il ritardo nel ciclo tecnico della progettazione ne comporta la cancellazione dal fondo pluriennale.

Per quanto riguarda la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate, punto 5.4.9 del principio contabile 4/2 è necessario verificare la sussistenza delle "condizioni presupposto" per conservare il fondo pluriennale. E cioè che: siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici; ed in aggiunta una delle seguenti condizioni: le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016, siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate; in assenza della condizione precedente, che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione superiori al minimo, la cui aggiudicazione deve avvenire entro l'esercizio successivo, negli esercizi successivi all'aggiudicazione la conservazione del Fpv è subordinata alla prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di progettazione; le procedure di affidamento devono essere attivate entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto da porre a base di gara, mentre l'aggiudicazione definitiva deve avvenire entro l'ulteriore esercizio successivo.

Con la conseguenza di una necessaria vigilanza sulla prosecuzione, "senza soluzione di continuità", di tutte le attività nel ciclo tecnico che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.

La non corretta determinazione o la mancata rappresentazione in bilancio di previsione del "fondo pluriennale vincolato" determina la violazione del principio di veridicità e vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri, pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016), ed inficiando, in tal modo, la veridicità degli equilibri di bilancio così costruiti (Corte conti, sezione regionale per il Veneto n. 225-2018, n. 226-2018).

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