Personale

Disagi e stress non comprovano la patologia da causa di servizio

Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro

di Pietro Alessio Palumbo

Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità e eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 3735/2023) nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Nella vicenda in ragione dei suesposti principi, per il Consiglio di Stato risulta priva di rilievo la tesi sostenuta dal dipendente secondo cui lo stesso, in ragione della propria obesità e delle proprie condizioni generali, avrebbe dovuto esser assegnato a mansioni diverse da quelle che rientrano nella normale attività di servizio del ruolo ricoperto. L'interessato non ha infatti in alcun modo dimostrato di esser stato sottoposto a condizioni eccezionalmente gravose rispetto a quelle proprie del servizio svolto, ma si è piuttosto limitato ad affermare che le condizioni normali di lavoro erano incompatibili con le proprie condizioni psicofisiche.

Il massimo giudice amministrativo ha evidenziato che il giudizio espresso dalla Commissione per le cause di servizio costituisce espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito dal giudice; a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni o per la mancata considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale. Senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione.

Nella vicenda il parere reso dal comitato di verifica, e recepito nel provvedimento impugnato, risulta compiutamente motivato con riferimento a ciascuna delle patologie lamentate e non emergono travisamenti o incongruenze e illogicità nel giudizio reso; né - ha precisato il giudice - il dipendente ha offerto uno spunto concreto al di là di generiche affermazioni assertive.

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