Fisco e contabilità

Revisori alla prova della salvaguardia degli equilibri e del Dup 2019/2021

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Nelle prossime settimane i professionisti che compongono gli organi di revisione sono chiamati all'ultimo tour de force prima della pausa estiva del mese di agosto. Proprio il 31 luglio sono in scadenza due importanti appuntamenti: il primo rivolto al presente, perentorio, poiché in caso di mancata approvazione è previsto lo scioglimento del consiglio comunale, e consiste nell'approvazione da parte dell'organo consiliare della delibera che certifica la salvaguardia degli equilibri del bilancio e dell'eventuale suo assestamento; il secondo invece, con lo sguardo proiettato al futuro, è di carattere ordinatorio e consiste nella presentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità sempre all'organo consiliare, del Dup relativo al triennio 2019/2021.
Su entrambi i documenti l'organo di revisione dovrà esprimere un parere (articolo 239 del Tuel). Per questo motivo l'Ancrel ha messo a disposizione dei propri associati, nel proprio sito appositi format da utilizzare.

Le verifiche di bilancio
Sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ormai, con la riforma dell'armonizzazione contabile entrata a pieno regime, non ci sono particolari novità: la bozza di parere pubblicata sul sito fa riferimento agli articoli 193 e 175, comma 8, del Tuel. Mentre il «rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri» disposto dal comma 1 dell'articolo 193 del Dlgs 267/2000, è di carattere generale e deve essere monitorato ogni qualvolta vengano predisposti istituti di flessibilità del bilancio di previsione, nella salvaguardia questa verifica assume un significato complessivamente più ampio dettato appunto dall'articolo 175, comma 8: mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Occorre estendere infatti il monitoraggio agli equilibri di parte corrente, di parte capitale senza dimenticare la verifica del crono programma dei lavori pubblici, l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali da riconoscere e finanziare, l'equilibrio di cassa, la gestione dei residui, in termini di accertabilità ed esigibilità dei residui attivi nonché la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica dell'intero triennio e, laddove necessario per gli organismi partecipati alla necessità di finanziamenti e/o copertura di perdite. Al termine delle verifiche, l'organo di controllo, dovrà esprimere un «giudizio di conclusione» che sarà di parere positivo nel caso riscontri il permanere degli equilibri di bilancio ritenendo le misure applicate sufficienti, mentre dovrà essere necessariamente negativo nel caso di disequilibrio finanziario e soprattutto quando l'ente non abbia adottato misure necessarie a ristabilire il pareggio.

Il documento unico di programmazione
Per il Dup invece quest'anno ci sono alcune novità per i Comuni sotto i 5000 abitanti che sono ben rappresentate nella bozza di parere pubblicata sul sito. Sotto la spinta della legge di bilancio 2018, è stato recentemente approvato il Dm 18 maggio 2018 che ha modificato i contenuti del documento semplificato di cui al punto 8.4 del principio contabile n. 4/1 e ha previsto l'esordio per i micro comuni (con popolazione al di sotto dei 2000 abitanti) di un Dup super semplificato. Le novità intervenute nel perimetro dei piccoli Comuni, a nostro avviso, non hanno per nulla risolto invece le criticità già più volte sollevate da Ancrel con riferimento al «mancato collegamento del Dup con la programmazione di settore».
Infatti le modifiche intervenute con il Dm 18 maggio 2018 vanno a modificare il punto 8.4 del principio contabile e inseriscono il punto 8.4.1 per i micro Comuni circoscrivendo in maniera chiara il perimetro di applicazione della possibilità che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza ulteriori deliberazioni» i documenti della programmazione di settore. Resta quindi obbligatorio nei comuni di dimensione superiore la necessità di procedere, prima o dopo la presentazione del Dup, all'approvazione dei documenti di programmazione di settore anche per non incorrere nel richiamo della Corte dei conti così come indicato dalla sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione 202/2018/Prse.

(*) Coordinatore commissione Enti locali e no profit Odcec Tivoli - Revisore Ancrel

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