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Manutentori impianti antincendio, non c'è solo la proroga dell'attestazione: modificati anche i corsi di qualificazione

Il dm 15 settembre (appena uscito in Gazzetta), che proroga di un anno il termine entro cui qualificarsi, contiene anche modifiche all'articolazione dei percorsi formativi

di Mariagrazia Barletta

Slitta al 25 settembre 2023 l'entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che intervengono su impianti, attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 settembre, ed è già in vigore, il Dm Interno-Lavoro del 15 settembre che sposta di un anno il termine entro cui, per operare sui presidi antincendio, è obbligatorio ottenere l'attestazione di tecnico manutentore qualificato, da conseguire dopo aver terminato uno specifico percorso di formazione e superato tre prove di esame presso le strutture centrali o periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come già anticipato, viene differita di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del Dm cosiddetto Controlli (Dm 1° settembre 2021), che, insieme al decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (Dm 2 settembre 2021) e al Minicodice (Dm 3 settembre 2021), è destinato a superare il vecchio Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. L'articolo 4 introduce, appunto, l'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori, che doveva andare in vigore il 25 settembre 2022.

Oltre a contenere la proroga, il Dm interministeriale 15 settembre 2022 modifica l'allegato II del Dm Controlli, andando ad aggiornare e integrare alcuni prospetti che regolano i contenuti minimi dei corsi per manutentori qualificati. In particolare, vengono aggiunti i contenuti minimi per i corsi sui sistemi a polvere e modificati quelli per la formazione dei tecnici chiamati ad operare sui sistemi di evacuazione naturale (Senfc) o forzata (Seffc) del fumo e del calore. I corsi sugli evacuatori di fumo e calore si sdoppiano: il nuovo Dm prevede un programma ad hoc per i sistemi Senfc ed un altro che riguarda esclusivamente i sistemi Seffc e di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (Svof). La durata di ciascuno dei corsi sugli evacuatori di fumo e calore non è più di 40, bensì di 24 ore.

Un'altra modifica agisce sulle conoscenze, competenze e abilità che il tecnico manutentore qualificato deve possedere. Quelle elencate puntualmente nel Dm 1° settembre 2021 - viene ora specificato - sono di natura generale: bisogna far riferimento alle pertinenti norme tecniche per le specifiche conoscenze, abilità e competenze da maturare per agire su uno specifico impianto. Infine, viene precisato che non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i tecnici che svolgono attività di controllo periodico (non solo di manutenzione) da almeno tre anni. I tecnici con esperienza almeno triennale possono sottoporsi alle prove per la valutazione dei requisiti ed ottenere la qualifica rilasciata dai Vigili del Fuoco senza seguire alcun corso.

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