Personale

Ucraina, indennità speciale per i dipendenti pubblici che prestano attività di volontariato all'estero

Trattamento forfettariamente parametrato su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

È approdata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza n. 877/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, recante le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Al comma 1 viene disposto che, al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in territorio estero, al personale delle amministrazioni pubbliche inviato all'estero, previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, sarà corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, «forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego», erogata tramite le amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.

Al comma 2, si precisa che in favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.

L'impianto che regola gli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile è contenuto nel Dlgs 1/2018 (Codice della protezione civile).

In particolare l'articolo 39 consente ai lavoratori pubblici e privati che svolgono attività di volontariato, dei periodi di congedi retribuiti (per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno) con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al mantenimento del trattamento economico e previdenziale e alla copertura assicurativa.

In linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a concedere tali congedi.

Non sono infatti previste limitazioni allo svolgimento di attività di volontariato di protezione civile per un dipendente pubblico, salvo nel caso in cui si tratti di attività di gestione delle organizzazioni di volontariato (ad esempio, non si possono ricoprire incarichi direttivi all'interno dell'associazione dove si decide di svolgere la propria attività volontaria).

Per definire l'importo dell'indennità speciale, prevista dall'ordinanza, da attribuire al dipendente del comparto delle funzioni locali occorrerà rifarsi alle modalità di calcolo del lavoro straordinario disciplinato dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000.

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