Fisco e contabilità

Oneri su diritti di rogito e spese di personale e incentivi tecnici: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Oneri su diritti di rogito e spese di personale
Gli oneri previdenziali e fiscali sono legati da un vincolo di accessorietà ai diritti di rogito cui ineriscono mutuandone la sorte ai fini dell'esclusione dalle spese di personale. L'esclusione dei diritti di rogito dal novero delle spese di personale è stata affermata dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16 del 2009, trattandosi «di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Per i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall'attività in questione […]». L'effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare infatti tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto «vincolo pertinenziale» che lega i secondi ai primi in ragione del quale l'esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l'esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell'aggregato «spesa di personale».
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Parere n. 122/2022

Incentivi 113 e concessioni
La vigente normativa in tema di incentivi tecnici, di cui all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, non trova applicazione né nell'ipotesi di contratti di concessione, né nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato, anche nella fattispecie in cui le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata copertura in bilancio. La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che «per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 125/2022

Incentivi 113 e riconoscimento
Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall'amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell'apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l'abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa. Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex articolo 113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 131/2022

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