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I Tar adatteranno i tempi di processi e decisioni al Pnrr

Il Dl approvato dal Cdm. Arriva una norma per accelerare i giudizi amministrativi. Si applica anche a quelli in corso e introduce un rito speciale, per garantire l'impiego di tutte le risorse

di Giorgio Santilli

I Tribunali amministrativi regionali (Tar) e il Consiglio di Stato dovranno adattare i tempi dei processi e delle loro decisioni alle scadenze e agli obiettivi del Pnrr. È una decisione storica quella presa ieri dal Consiglio dei ministri con l'approvazione del decreto legge Infrastrutture/Giustizia che, all'articolo 3, prevede una norma di accelerazione della durata dei giudizi amministrativi (gli articoli 1 e 2 riguardano invece la risoluzione della convenzione per A24 e A25 ). «La norma approvata - dice una nota di Palazzo Chigi - si applica anche ai giudizi in corso e introduce un vero e proprio rito speciale, con l'obiettivo di garantire il pieno impiego di tutte le risorse stanziate». Con la disposizione il governo conferma che il Pnrr è una priorità per tutto lo Stato italiano. In sostanza, per effetto della disposizione processuale contenuta nell'articolo 3, «fermo il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio processuale, da un lato, le parti del giudizio – inclusa l'amministrazione responsabile dell'intervento Pnrr – saranno tenute a rappresentare in giudizio che l'opera incide sugli obiettivi Pnrr e, dall'altro, l'andamento e i tempi di svolgimento del giudizio, specie in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, saranno adattati agli obiettivi Pnrr».

Il decreto legge pubblicato in Gazzetta

Alla norma ha lavorato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che già al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore, il 4 giugno scorso, aveva lanciato l'allarme sul rischio che i tempi dei giudizi amministrativi confliggessero con le scadenze del Pnrr e aveva anticipato l'intenzione del governo di intervenire. Ad allarmare Palazzo Chigi era stato, proprio in quei giorni, il caso di un progetto di rigenerazione di un borgo del comune di Pietrabbondante (Is) in Molise, per cui il Tar Molise aveva bloccato con sospensiva l'assegnazione delle risorse Pnrr (su ricorso del comune secondo classificato nella graduatoria regionale, Castel del Giudice) fissando poi la decisione di merito a una data successiva alla scadenza prevista dal Pnrr del 30 giugno per l'assegnazione dei fondi. Con il risultato che la Regione Molise era risultata l'unica regione esclusa dall'assegnazione dei fondi Pnrr affidati per questo programma al ministero della Cultura.

L'articolo 3 del decreto legge approvato ieri dal Cdm prevede anzitutto che sia estesa a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr» la disposizione del rito accelerato, finora applicata soltanto ai contenziosi relativi agli appalti Pnrr, che impone ai Tar, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, di fissare la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza.Questa accelerazione riguarda tutte le fasi dell'intervento, incluse le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. L'estensione dell'applicazione di questa norma, prevista originariamente dal decreto legge 77/2021 soltanto per gli appalti Pnrr, consente ora di ricondurre a questo regime anche le delibere di assegnazione dei fondi. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che «nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal Pnrr». Tra le parti necessarie del giudizio, oltre all'amministrazione competente per il Pnrr, vi sarà anche sempre il Mef (comma 4).Per quel che riguarda, infine, le ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto legge, «la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine del comma 1». In questi procedimenti si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 3.

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