I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, posizioni organizzative e mansioni

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Come valutare le prove di concorso
Secondo il Tar Puglia-Lecce, sezione II, 4 novembre 2022, nella sentenza n. 1751, sono sufficientemente specifici e, quindi, adeguati criteri di valutazione delle prove d'esame definiti dalla commissione con riferimento ai seguenti parametri: attinenza dello svolgimento/relazione al quesito proposto; dimostrazione della conoscenza dei contenuti e completezza dell'argomentazione; chiarezza e correttezza della forma espressiva ed espositiva oltre che capacità di sintesi; utilizzo di appropriato linguaggio tecnico/amministrativo; capacità critica e di rielaborazione dei concetti. Inoltre è stato stabilito che i criteri di valutazione delle prove possono essere fissati anche nella stessa seduta in cui si procede alla correzione delle prove (anziché nella prima di insediamento) purché prima di dare inizio alle operazioni, tanto più se questa modalità è espressamente prevista nel regolamento sull'accesso. Da ultimo viene ricordato che il punteggio numerico è sufficiente a sorreggere l'obbligo motivazionale di cui all'articolo 3 della legge 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio.

Pesare le posizioni organizzative non è un atto di macro-organizzazione
Il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 19 ottobre 2022 n. 6448 ha deciso che gli atti di approvazione della pesatura delle posizioni organizzative e determinazione del relativo importo di indennità di posizione non sono atti di macro-organizzazione. Un comune aveva provveduto a quanto sopra con una delibera di giunta e successiva determina dirigenziale; provvedimenti sui quali il Collegio ha statuito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Gli atti impugnati non sono qualificabili come atti di macro-organizzazione, dal momento che la discrezionalità in materia di organizzazione degli uffici è stata già esercitata dall'ente con le deliberazioni che hanno ripartito le strutture ed assegnato alle stesse materie e funzioni e che costituiscono presupposto degli atti in questione, fungendo da parametri della pesatura. Pertanto, quando la contestazione non riguardi l'assetto organizzativo, ma la "pesatura" del settore dirigenziale vengono in rilievo situazioni di diritto soggettivo connesse al rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Equivalenza con valenza "formale" delle mansioni
In ambito di pubblico impiego l'articolo 52 del Dlgs n. 165 del 2001, che assegna rilievo «solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.». È quanto ribadito dalla Corte di cassazione civile, sezione VI, nell'ordinanza 3 novembre 2022 n. 32423. Per valutare il demansionamento, quindi, è sufficiente apprezzare l'equivalenza formale delle mansioni e non rilevano, invece, l'incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore.

Ricorrezione degli elaborati nei concorsi
È illegittima perché viola i principi dell'anonimato nonché della segretezza delle prove scritte, la ricorrezione degli elaborati delle prove di concorso con attribuzione di nuovo e differente punteggio di sufficienza per l'ammissione alle successive fasi (in luogo della precedente esclusione), a fronte di istanza presentata dai concorrenti. La commissione esaminatrice, infatti, all'atto del riesame è perfettamente a conoscenza dell'identità degli autori quando non ha predisposto alcuna cautela volta a garantire l'anonimato ed a preservare l'uniformità di giudizio rispetto alla valutazione compiuta sugli altri compiti dei candidati. Non giustifica certo siffatto comportamento la volontà di elidere il rischio di contenzioso e quello di compromettere il regolare decorso della procedura concorsuale. L'amministrazione è tenuta, infatti, a garantire la par condicio tra i candidati, svolgendo la propria attività con trasparenza e senza rischi di condizionamenti esterni. È quanto si può trarre dalla sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, 18 ottobre 2022 n. 1777.