Urbanistica

Permessi, escluso il regime di edilizia libera per la somma di tanti piccoli interventi

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso dei proprietari di un terreno edificato

di Ivana Consolo

La realizzazione di tanti, piccoli, e differenti interventi edilizi, non deve autorizzare a pensare che ogni intervento sia da considerare a sé. Verrebbe da dire: «è la somma che fa il totale»; e a quanto pare, il comune buonsenso talvolta coglie appieno la logica giuridica.
Che sia la sommatoria di tutte le diverse opere ad incidere in termini urbanistici, rendendo quindi doveroso il permesso di costruire, lo ha ben compreso anche la società dal cui ricorso deriva il provvedimento che andremo ad esaminare. Trattasi della sentenza numero 5879 emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 12 luglio.

Il fatto
La fattispecie che fa da sfondo al provvedimento in esame, vede contrapporsi la società conduttrice di un appezzamento di terreno, cui accedono sovrastanti edifici di proprietà di altra persona giuridica, e il Comune ove sorgono gli immobili in parola. Sul terreno, erano stati realizzati una pensione ed un cimitero per piccoli animali, il tutto in forza di una concessione edilizia rilasciata sulla base di una convenzione con la società; successivamente, in forza di ulteriori titoli abilitativi, venivano eseguiti una serie di interventi edilizi finalizzati alla creazione, nel complesso immobiliare, di un centro polifunzionale veterinario. A seguito di un primo sopralluogo, il Comune rilevava l'esecuzione di alcuni interventi non assentiti, e adottava un'ordinanza di sospensione dei lavori. Successivamente, all'esito ad un ulteriore sopralluogo, l'ente adottava un'ulteriore ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi. Le due ordinanze (di sospensione e di ripristino), venivano impugnate dinanzi al Tar Lombardia dalla società conduttrice del terreno; ma il Tribunale amministrativo riteneva di non poter accogliere le ragioni addotte dalla ricorrente che, non accettando la soccombenza, si determina a rivolgersi al Consiglio di Stato.

Gli interventi oggetto del contendere e i motivi di ricorso
Prima di esaminare la decisione dei giudici di Palazzo Spada, appare importante capire di cosa si sta discutendo, ovvero quali siano gli interventi che hanno sollecitato l'attività sanzionatoria dell'amministrazione. Ebbene, trattasi di un numero consistente di lavori; alcuni attinenti all'area esterna (e incidenti su manufatti in corso di edificazione), altri relativi ad edifici già esistenti. Nell'area esterna, erano stati realizzati alcuni muri di contenimento perimetrale (previo sbancamento dell'area verde ricompresa da tali murature); una rampa con fondo di calcestruzzo; una pavimentazione in calcestruzzo adibita a parcheggio e deposito merci, fungente altresì da basamento per i manufatti in corso di edificazione; alcune caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche; una nuova tettoia; 6 pilastri in cemento armato disposti a formare una pianta regolare, con 2 murature perimetrali adiacenti alla stessa. Sugli edifici già esistenti, si erano invece realizzate alcune modifiche nella distribuzione e nella facciata di un fabbricato, con mutamento della sua destinazione d'uso; la sopraelevazione di un fabbricato esistente, con creazione di un volume aggiuntivo suddiviso in 3 locali destinati a laboratorio/uffici e 2 servizi igienici; alcune modifiche distributive al piano terra, con mutamento della destinazione d'uso; la formazione di locali in sottotetto, e la modifica dei prospetti con apertura di 10 lucernari.

Secondoi ricorrenti, gli interventi singolarmente intesi sarebbero qualificabili come attività di edilizia libera, e quindi da eseguirsi senza alcun titolo abilitativo. In buona sostanza, secondo l'assunto difensivo della società, si è in presenza di tanti interventi minimi, da considerarsi singolarmente, e dunque non assoggettabili al permesso amministrativo.

La decisione del Consiglio di Stato
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, le argomentazioni prospettate dall'appellante non sono per nulla sostenibili. Difatti, gli interventi edilizi effettuati, e rilevati nei provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune, vanno considerati unitariamente, non potendo in alcun modo essere autonomamente qualificati. Il Consiglio di Stato afferma che, nel caso di specie, si è in presenza di un complesso di interventi che, nella loro unitarietà, realizzano un'ampia trasformazione del territorio e, pertanto, necessitano di un'adeguata valutazione circa la loro compatibilità urbanistica. Accogliere le posizioni di parte ricorrente, significherebbe asserire che, la logica di semplificazione che anima l'articolo 6 del Dpr 380/2001 (attività di edilizia libera), sia applicabile anche ad una sommatoria di interventi comportanti una significativa trasformazione urbanistico-edilizia. Ma così non può essere. Per i giudici, lLa complessità e l'unitarietà dell'intervento edilizio effettuato, appare chiaramente non riconducibile all'edilizia libera; e in quanto abusivo, merita l'intervento sanzionatorio del Comune.

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