I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Funzionario responsabile della riscossione alla «prova dei fatti»: il problema irrisolto del Registro cronologico

di Francesco De Monte (*) – Rubrica a cura di Anutel

Il "potenziamento" dell'attività di riscossione coattiva sancito nelle finalità dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) e sopito sino allo scorso 31 agosto a causa delle ben note vicende pandemiche, rende quanto mai attuale per gli enti locali la necessità di riprendere (recuperare) efficacemente l'attività anche e, soprattutto, mediante l'insostituibile ausilio del funzionario responsabile della Riscossione (vero "cardine" dell'espropriazione forzata esattoriale sino al 1 gennaio 2020 chimera per pochi).

L'articolo 1 comma 793 della legge 160/2019 in questo senso ha introdotto, con assoluto carattere novativo, la possibilità per l'ente o per l'eventuale soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997 di procedere alla nomina - tra i propri dipendenti - con proprio provvedimento, di uno o più funzionari responsabili della riscossione previo superato di un esame di idoneità non più soggetto (finalmente) al regolamento previsto dal Dpr 402/2000.

Questo soggetto, come espressamente previsto dalla norma, esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonchè quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Tu di cui al Rd 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

La menzionata equiparazione funzionale attribuisce così, al neo funzionario della riscossione, non soltanto le prerogative contenute nel Titolo II del Dpr 602/1973, ma altresì doveri e responsabilità connessi allo svolgimento del ruolo di ufficiale della riscossione.

Con specifico riferimento a quest'ultimo profilo ci si riferisce, in particolare, al Capo III «Personale addetto al servizio di riscossione" e IV "Sanzioni" contenuti nella Sezione V del Dlgs 112/1999.

Sebbene infatti il comma 793 della legge 160/2019, deroghi tout court per specialità gli articoli 42 e 43 del citato Dlgs 112, attualmente fortemente dibattuto appare, invece, il margine di corretta applicazione del successivo articolo 44 rubricato «registro cronologico e bollettario».

L'ufficiale della riscossione (funzionario responsabile della riscossione) è tenuto infatti ad annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali compiuti, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze 26 maggio 2000, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

Il comma 2 dell'articolo 44 ha disposto che «il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del ministero delle Finanze»; in proposito con la nota 8 marzo 2000, n. 9398, la direzione centrale della riscossione ha demandato questi adempimenti alle direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate.

Controverso in questo senso è, in particolare, l'individuazione del soggetto competente alla numerazione e vidimazione del menzionato registro cronologico nonché all'irrogazione sanzionatoria in caso di trasgressione.

In parziale discontinuità con la previgente normativa prevista dall'articolo 7 comma 2 gg-sexies) Dl 70/2011 (convertito, con modifica, dalla legge 106/2011) il funzionario della riscossione, attualmente, oltre a essere nominato tra i dipendenti dell'ente o dell'affidatario non è più soggetto al possesso del «patentino» di abilitazione rilasciato dalla prefettura all'esito del superamento degli esami indetti con decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate (di cui al Dpr 402/2000), al contrario invece ancora oggi necessario per l'ufficiale della riscossione.

Il neo funzionario, così: a) è un dipendente dell'ente locale o dell'affidatario; b) è nominato (e revocato) con atto diretto da parte del soggetto presso cui esercita la propria attività lavorativa; c) ha frequentato e superato un corso di preparazione e qualificazione non più indetto dall'agenzia delle Entrate; d) esercita le proprie funzioni in tutto il territorio nazionale in relazione alle entrate tributarie ed extra tributarie del soggetto di appartenenza.

L'agenzia delle Entrate, dunque, al contrario di quanto originariamente previsto dall'articolo 42 del Dlgs 112/1999, risulta non soltanto estranea alle procedure di abilitazione a Funzionario della Riscossione ma risulta altresì sprovvista (elemento più importante) della titolarità dei rapporti giuridici e attribuzioni funzionali concernenti le entrate tributarie ed extra tributarie di competenza degli enti locali (articoli 62 comma 1 e 3 Dlgs 300/1999; decreto del ministero delle Finanze 28 dicembre 2000) attuate coattivamente.

Il complesso di questi rilievi dovrebbero, (almeno) sulla carta, costituire più che validi motivi per operare in senso additivo, colmando così il più che evidente difetto di coordinamento legislativo, arrivando per gli effetti al riconoscimento dei compiti di numerazione, vidimazione e conservazione dei registri cronologici esauriti (esclusivamente) in capo all'ente locale (o affidatario).

Legittimazioni alle quali dovrebbe sommarsi inevitabilmente anche quella sanzionatoria.

Questi motivi hanno condotto Anutel, in attesa degli auspicati chiarimenti del ministero e in considerazione del più ampio quadro di ripresa (impellenza) delle attività di riscossione, a offrire un primo modello di registro cronologico prevedendone la vidimazione da parte del segretario comunale stante le sue prerogative (articolo 97 Tuel)

Sulla base di quanto sin qui esposto, risultando ciò di massima particolare importanza per tutti i Comuni italiani, Anutel ha comunque recentemente richiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze gli opportuni chiarimenti in merito al soggetto competente all'espletamento degli adempimenti connessi o collegati al registro cronologico, ovvero, sulla base dell'attribuzione regolatoria a quest'ultima riservata dall'articolo 42, al fine di stimolare l'individuazione, con proprio decreto, dell'ufficio tenuto all'espletamento di questi compiti.

Intuibili sarebbero infatti, in difetto di un intervento chiarificatore, le ripercussioni operative e gestionali per i moltissimi Comuni già in possesso dei neo-formati funzionari responsabili della riscossione. Condizione d'incertezza che la stessa agenzia delle Entrate sarebbe chiamata a gestire in proprio e che, in difetto di un orientamento interpretativo unitario, risulterebbe potenzialmente foriera di possibili interpretazioni contrastanti tra le singole articolazioni territoriali.

(*) Avvocato tributarista e docente Anutel

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